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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16505/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in relazione a condanne per omicidio, estorsione aggravata (richiamata come art. 416-bis.1 cod. pen.), partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.) e reati connessi al narcotraffico (artt. 73 e 74 TU stupefacenti). Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 203, 228 e 229 cod. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza di contatti con soggetti criminali e il positivo percorso di reinserimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per essere ripetizione di argomentazioni già esaminate nel merito senza critica specifica della motivazione. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza che aveva valutato la pericolosità sociale sulla base della gravità e delle modalità dei reati, della lunga appartenenza al sodalizio mafioso (Cursoti-Milanesi), delle informazioni di polizia che non evidenziano dissociazione, di recenti controlli in compagnia di pregiudicati, del quadro familiare allarmante e dell'assenza di attenuazione della pericolosità durante la misura di prevenzione già applicata. Conseguentemente è stata confermata l'applicazione della libertà vigilata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 203 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non entra nel merito di una specifica violazione normativa perché il motivo è ritenuto generico e non prospetta una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito.

  • art. 228 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe stata denunciata; la pronuncia non rileva un'applicazione erronea di tale norma per le ragioni di inammissibilità del ricorso.

  • art. 229 cod. pen.

    Come sopra: norma menzionata nella doglianza ma non valutata nel merito a causa della genericità del ricorso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevante perché la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa giustifica, in via presuntiva, l'applicazione della misura di sicurezza: la giurisprudenza citata riconosce una presunzione semplice di pericolosità derivante dalle caratteristiche del sodalizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento per l'aggravante connessa all'estorsione; contribuisce al quadro di gravità che il giudice usa per valutare la pericolosità sociale.

  • artt. 73 e 74 TU Stup.

    Norme relative ai reati di droga per i quali vi sono condanne: elementi che concorrono alla valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata quale parametro che il magistrato di sorveglianza deve considerare nella valutazione della pericolosità sociale (comportamento durante e dopo l'espiazione, caratteristiche personali, ecc.).

  • art. 417 cod. pen. (menzionato dalla giurisprudenza)

    Secondo la giurisprudenza citata, l'applicazione della misura di sicurezza per associazione di tipo mafioso si fonda su una presunzione semplice di pericolosità, superabile solo mediante elementi concreti che dimostrino l'assenza di pericolosità in concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per sostenere che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei casi di condanna per associazione mafiosa opera una presunzione semplice di pericolosità sociale: per superarla è necessario documentare elementi concreti che dimostrino dissociazione e assenza di pericolo di recidiva.
  • Il giudice di sorveglianza valuta la pericolosità alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (gravità del reato, comportamento durante e dopo la pena, contesti familiari e sociali, frequentazioni, informazioni di polizia, ecc.).
  • La mancanza di ammissione di responsabilità, la lunga appartenenza al sodalizio, frequentazioni con pregiudicati e un quadro familiare criminale sono elementi che rafforzano la valutazione di pericolosità e ostacolano la concessione di misure meno afflittive.
  • In sede di impugnazione, le censure devono essere specifiche e critiche rispetto alla motivazione del giudice di merito: le argomentazioni generiche o meramente reiterative sono ritenute inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, è possibile la condanna alle spese e l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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