Ordinanza n. 30/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di divieto di prosecuzione attività e annullamento degli effetti della S.C.I.A. per l’avvio dell’esercizio di una «attività di affittacamere room and breakfast» prot. n. -OMISSIS- prot. SUAP n. -OMISSIS- del 25 luglio 2022 (pratica sportello unico n. -OMISSIS-); - della nota del Comune di Brescello n. -OMISSIS- del 22 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell'attività e annullamento degli effetti della SCIA per l'avvio di un'attività di affittacamere room and breakfast, nonché successiva nota comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 25 luglio 2022, con cui era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e l'annullamento degli effetti della SCIA relativa all'avvio di un'attività di affittacamere room and breakfast, nonché una successiva nota del Comune del 22 marzo 2024. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né il contenuto specifico delle censure. Il TAR ha rilevato che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla parte ricorrente di precisare motivatamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito. In caso affermativo, la ricorrente dovrà aggiornare la situazione della vicenda, comunicando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento dal quale trarre indicazioni anche sulla possibile sopravvenuta carenza di interesse, con eventuale successiva dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente. Non è stata adottata una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso
La persistente inerzia della parte ricorrente dopo un'ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell'interesse può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale della parte e la mancata collaborazione agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle condizioni di procedibilità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte ricorrente può costituire elemento valutabile ai fini dell'accertamento della persistenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente al GDPR, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il giudice disponga un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse alla decisione, la mancata ottemperanza della parte ricorrente agli incombenti richiesti può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla definizione della controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In vista della calendarizzazione di una causa risalente, il giudice può chiedere alla parte ricorrente di confermare motivatamente l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione sostanziale e processuale, documentare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare la necessità di ulteriori attività istruttorie.
- La valutazione della sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi anche sul comportamento processuale della parte e sull'inerzia rispetto agli incombenti istruttori, secondo gli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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