Sentenza n. 3835/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: della delibera del Consiglio dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione – del 05.10.2022 relativa all'attribuzione di scatti di progressione carriera e tutti gli atti presupposti e connessi infra descritti, ove non ritenuti meri atti endoprocedimentali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'ANAC del 5 ottobre 2022 relativa all'attribuzione degli scatti di progressione di carriera e agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente dell'ANAC, ha impugnato la delibera relativa alle progressioni di carriera riferite al periodo 1° gennaio 2020-30 dicembre 2021. La dirigente dell'ufficio aveva proposto quattro scatti per la ricorrente e per un altro dipendente e cinque scatti per una controinteressata. In sede di riesame, la ricorrente ha contestato la mancata considerazione delle mansioni specifiche e aggiuntive da lei svolte e ha dedotto l'omessa motivazione della scheda valutativa, del provvedimento di attribuzione degli scatti e dell'atto di rigetto dell'istanza di riesame. Secondo la ricorrente, l'ANAC avrebbe fatto riferimento soltanto al limite percentuale del 30 per cento per le valutazioni massime, senza spiegare le ragioni della diversa attribuzione degli scatti e senza adeguatamente comparare le attività svolte dai dipendenti interessati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la procedura come progressione di carriera a ruolo chiuso, caratterizzata da posti limitati e da una valutazione comparativa e selettiva fondata su anzianità, merito e formazione. Ha ricostruito il procedimento previsto dall'art. 32 del regolamento ANAC, comprendente la proposta dei responsabili dell'ufficio, la valutazione della Commissione, il riesame su istanza del dipendente e la decisione dell'Autorità. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione risultasse dalla lettura coordinata della delibera impugnata e delle controdeduzioni della dirigente rese nel procedimento di riesame. La diversa attribuzione degli scatti era stata giustificata valorizzando, in capo alla controinteressata, la straordinaria disponibilità, la flessibilità, la capacità di coordinamento e l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità, anche mediante l'assorbimento delle attività di un collega trasferito. Tali parametri erano espressamente previsti dal regolamento. Il rigetto, quindi, non era fondato esclusivamente sul raggiungimento della soglia del 30 per cento, ma su una motivazione istruttoria specifica. Il TAR ha inoltre escluso che il giudice potesse sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'ANAC, non ravvisando irragionevolezza, arbitrarietà o altri indici di distorto esercizio del potere. Le allegazioni sulle attività svolte dalla ricorrente sono state ritenute comunque già considerate, come dimostrato dall'attribuzione di quattro scatti. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 32 Regolamento ANAC in materia di rapporto di lavoro
“le progressioni di cui al comma 2, previa valutazione positiva, non possono eccedere per ciascuna qualifica la misura di: - tre scatti a non oltre il 30 per cento del personale; - due scatti ad almeno il 40 per cento del personale; - uno scatto a non oltre il 30 per cento del personale”
La disposizione disciplina una procedura selettiva e comparativa per le progressioni di carriera, stabilendo limiti percentuali per l'attribuzione dei diversi livelli di scatto e consentendo scostamenti per motivate ragioni.
art. 32, comma 6, Regolamento ANAC in materia di rapporto di lavoro
“le proposte di valutazione sono formulate tenendo conto dei limiti di cui al comma 4, salva la necessità di proporre scostamenti per motivate ragioni; in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio o unità organizzativa”
Le proposte valutative devono rispettare i limiti percentuali, salvo scostamenti motivati; la disciplina esclude inoltre l'attribuzione uniforme del massimo livello a tutti i dipendenti della stessa unità organizzativa.
art. 32, comma 12, Regolamento ANAC in materia di rapporto di lavoro
I parametri valutativi comprendono, tra gli altri, la capacità di coordinamento, la flessibilità e la disponibilità ad assumere responsabilità; tali parametri possono giustificare una diversa attribuzione degli scatti.
art. 32, commi 16 e 17, Regolamento ANAC in materia di rapporto di lavoro
Il dipendente può chiedere il riesame della valutazione e l'Autorità decide sull'istanza di riesame.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive a ruolo chiuso per le progressioni di carriera, l'amministrazione dispone di discrezionalità valutativa nell'attribuire gli scatti, purché applichi i criteri regolamentari e motivi la preferenza accordata a un dipendente rispetto agli altri.
- La motivazione del provvedimento di riesame può risultare dalla lettura coordinata dell'atto conclusivo e degli atti istruttori richiamati o acquisiti nel procedimento, quando questi espongano in modo specifico le ragioni della diversa valutazione.
- Il rispetto dei limiti percentuali previsti dal regolamento per l'attribuzione degli scatti non esaurisce necessariamente la motivazione della scelta: la diversa attribuzione può essere giustificata anche mediante il richiamo concreto a parametri valutativi regolamentari, quali disponibilità, flessibilità, capacità di coordinamento e attitudine ad assumere responsabilità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione nelle progressioni di carriera, salvo che emergano irragionevolezza, arbitrarietà o altri indici di distorto esercizio della discrezionalità valutativa.
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