Cassazione Penale, Sentenza n. 33263/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verbania che, in data 17/03/2022, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso a fini di confisca del profitto del reato continuato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta) relativo alle dichiarazioni IRES e IVA 2021 presentate da SOGESTRA. Il P.M. deduceva la violazione dell'art. 125 c.p.p. perché la motivazione sarebbe stata meramente apparente e non avrebbe considerato circostanze decisive indicate nel decreto (es. uso di prestanome, operazioni riconducibili ad altri soggetti/altre società e il concreto pericolo di dispersione delle somme sequestrabili). La difesa di SOGESTRA ha chiesto inammissibilità o il rigetto del ricorso, invocando anche il giudicato cautelare e sostenendo che il Tribunale aveva invece adeguatamente motivato l'insussistenza del periculum in mora, sulla base della solidità aziendale, della capitalizzazione, dell'operatività reale e delle consistenti somme sul conto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché opinabile, la motivazione del Tribunale non fosse mancante né meramente apparente: il Tribunale aveva preso in considerazione gli elementi indicati dal G.I.P. relativi al rischio di dispersione ma li aveva ritenuti insufficienti alla luce della documentazione che dimostrava buona capitalizzazione, effettiva operatività commerciale, consistenza del patrimonio netto, utile 2020 e consistente saldo del conto utilizzato per pagamenti (stipendi). La Corte ha inoltre escluso che valga il richiamo al giudicato cautelare in relazione a precedente decisione sulla diversa fattispecie (truffa) e ha ribadito il principio secondo cui in sede di cassazione è sindacabile soltanto l'assenza o la mera apparenza della motivazione, non la sua manifesta illogicità; nel caso concreto la motivazione, per quanto sintetica, era effettiva e collegata alle risultanze.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Individuazione del reato (dichiarazione fraudolenta) rispetto al quale si è disposto il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto; la Corte prende atto che la misura cautelare riguarda specificamente questa fattispecie e va valutata sui relativi elementi di prova.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione come meramente apparente; la Corte ha esaminato tale censura e l'ha ritenuta infondata perché il Tribunale aveva esposto ragioni collegate alle risultanze processuali.
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Principio richiamato dalla Corte che limita il sindacato in sede di cassazione: è deducibile soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non invece la sua illogicità manifesta. Questo vincola l'esame della Corte sulle misure cautelari reali.
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: si può impugnare con successo solo l'assenza o la mera apparenza della motivazione, non la semplice opinabilità o la manifesta illogicità del giudizio.
- Per l'applicazione di misure cautelari reali a fini di confisca, il periculum in mora (rischio di dispersione delle risorse confiscabili) va valutato considerando sia le operazioni sospette che la documentazione economico-contabile che prova la solidità, la capitalizzazione e l'effettiva operatività dell'impresa; prove di solvibilità e consistenti saldi bancari possono neutralizzare il presunto pericolo di dispersione.
- Il giudice che annulla un sequestro deve comunque tener conto degli elementi indicati dal G.I.P.; se li valuta e li ritiene insufficienti alla luce di altri indici (bilanci, patrimonio netto, utili, operatività reale), la motivazione è considerata esistente anche se sintetica.
- La valutazione di nuove misure cautelari deve essere specifica rispetto alla fattispecie contestata: decisioni anteriori su reati diversi non fanno automaticamente formare un giudicato cautelare trasferibile se le condotte contestate o il titolo giuridico della misura sono differenti.
- Chi impugna un provvedimento cautelare per carenza di motivazione deve dimostrare che la motivazione è astrattamente priva di efficacia dimostrativa (apodittica o del tutto avulsa dalle risultanze) per ottenere l'annullamento in Cassazione.
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