Sentenza n. 1508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 437/2024, resa tra le parti, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - dell’atto prot. n. 0006694 del 26 aprile 2023, avente ad oggetto “Istanza per l’ottenimento del Permesso di Costruire per le opere d’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Area censita al N.C.T. al Foglio 8, Mappale 221. RICHIEDENTE: Sig. Francesco Ruocco, in qualità di procuratore speciale di Iliad Italia S.p.a. Determinazione negativa della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi degli art. 14 e 14-bis della L. 241/1990 s.m.i.”, con cui il SUAP - Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Noli – ha espresso il diniego alla richiesta di installazione; - delle norme tecniche di attuazione del Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (POST) vigente nel Comune di Noli, della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2015, che ha adottato una rielaborazione del detto Piano e della successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 maggio 2018; - delle cartografie e di tutti gli altri atti inerenti al detto Piano; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, eventuali previsioni dello strumento urbanistico generale che dovessero essere considerate presupposto del diniego; in via subordinata, per la disapplicazione: - delle norme tecniche di attuazione del detto Piano, della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 19 dicembre 2015 che ha adottato una rielaborazione del detto Piano e della successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 22 maggio 2018; - delle cartografie e di tutti gli altri atti inerenti al detto Piano; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, eventuali previsioni dello strumento urbanistico generale che dovessero essere considerate presupposto del diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per l’installazione di una stazione radio base e presupposti atti di pianificazione comunale del sistema di teleradiocomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale e il Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (POST), deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle osservazioni presentate nel preavviso di rigetto e mancata valutazione delle esigenze di copertura; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione, non essendo indicata la specifica disposizione del POST o la cartografia da cui derivava l’esclusione del sito; violazione dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001, sul presupposto che il Comune avesse introdotto una zonizzazione e divieti territoriali non consentiti, estendendo indebitamente la nozione di sito sensibile alle aree paesaggistiche; violazione dell’art. 43, commi 1 e 4, d.lgs. 259/2003, sostenendo che le stazioni radio base, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con ogni destinazione urbanistica, non potessero essere assoggettate ai divieti del PTCP; violazione degli artt. 3 e 4 d.lgs. 259/2003, dell’art. 4, par. 2, TUE e del d.m. 4 novembre 2016, per asseriti ostacoli all’ingresso nel mercato e alla realizzazione della rete dell’operatore entrante. In appello sono state inoltre riproposte le censure relative all’omessa risposta alle osservazioni procedimentali, all’assenza di istruttoria sul fabbisogno di copertura e agli effetti anticoncorrenziali del diniego.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Liguria. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto intelligibile il POST, anche se composto da deliberazione, norme tecniche e allegati cartografici: le N.T.A. distinguono le aree mediante diverse zone cromatiche e, una volta individuata la zona di riferimento attraverso la cartografia, la conseguenza localizzativa è evidente. La stessa documentazione tecnica dell’operatore riconosceva che il sito ricadeva in un’area ad insediamento vietato. Il diniego era quindi sufficientemente motivato anche alla luce delle prescrizioni paesaggistiche recepite nel Piano e riferite ai crinali. Le censure contro l’art. 8, comma 6, l. 36/2001 sono state respinte: il Comune non ha previsto un divieto generalizzato, ma un sistema differenziato di zone, nel quale le aree rosse — limitate e puntualmente individuate — sono soggette a divieto per specifiche ragioni paesaggistiche, mentre altre aree consentono o condizionano l’installazione. I crinali possono costituire siti specifici meritevoli di tutela anche per la loro sensibilità morfologica, ambientale e paesaggistica. L’assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria opera sul piano della compatibilità urbanistica astratta e non attribuisce un diritto incondizionato alla localizzazione in qualsiasi punto del territorio; gli impianti restano soggetti alla valutazione concreta di compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica. La visibilità di un traliccio alto 18 metri collocato su un crinale costituisce elemento rilevante per valutare l’alterazione percettibile del paesaggio. Sono state respinte anche le censure relative all’art. 10-bis l. 241/1990: le osservazioni dell’operatore, aventi natura essenzialmente giuridica, non imponevano una diversa istruttoria tecnica e il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo vincolato dal POST, con applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990. Infine, non è stata dimostrata alcuna concreta restrizione anticoncorrenziale o impedimento all’ingresso dell’operatore nel mercato, poiché il Piano disciplina la localizzazione degli impianti senza precludere l’accesso di nuovi operatori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; tuttavia, quando le osservazioni sono esclusivamente giuridiche e l’esito è vincolato dalla disciplina pianificatoria applicabile, non è necessaria una diversa istruttoria tecnica.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando, considerando il provvedimento e gli atti pianificatori richiamati, consente di individuare la regola applicata e la ragione concreta dell’esclusione.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Il potere comunale di disciplinare il corretto insediamento degli impianti di comunicazione elettronica non consente divieti generalizzati basati su classificazioni astratte, ma permette limitazioni riferite a porzioni puntualmente individuate e giustificate da specifiche esigenze urbanistiche, ambientali o paesaggistiche, purché sia salvaguardata la copertura della rete.
art. 43, commi 1 e 4, d.lgs. 259/2003
L’assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria esprime una compatibilità urbanistica astratta, ma non esclude la verifica concreta della localizzazione né la sottoposizione dell’impianto ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.
art. 21-octies l. 241/1990
Il vizio procedimentale relativo alla mancata considerazione delle osservazioni non determina l’annullamento quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in quanto vincolato dal POST applicabile.
art. 6, comma 2, d.lgs. 152/2006
Le prescrizioni derivanti dalla verifica di assoggettabilità a VAS possono costituire il presupposto per individuare aree territoriali meritevoli di specifica tutela nel piano comunale.
art. 49-ter, comma 3, N.T.A. del PTCP
La disciplina paesaggistica del PTCP impone la valutazione dell’impatto visivo degli impianti; la collocazione di una struttura alta e percepibile su un crinale può integrare un’alterazione paesaggistica rilevante.
art. 9 Cost.
La pubblica utilità e la funzione di infrastruttura di rete non sottraggono le stazioni radio base alla tutela costituzionale del paesaggio.
Massime di principio
- Il potere comunale previsto dall’art. 8, comma 6, l. 36/2001 di disciplinare il corretto insediamento delle stazioni radio base non può tradursi in divieti generalizzati fondati su mere classificazioni urbanistiche astratte; sono invece ammissibili limitazioni riferite a siti o porzioni territoriali puntualmente individuati e giustificate da specifiche esigenze urbanistiche, ambientali o paesaggistiche, purché non sia compromessa la copertura della rete.
- La nozione di sito sensibile rilevante ai fini dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001 può comprendere, oltre ai luoghi caratterizzati dalla presenza di persone esposte ai campi elettromagnetici, anche elementi morfologici, ambientali e paesaggistici specifici, quali i crinali, quando siano puntualmente individuati e riconosciuti come meritevoli di tutela dall’autorità competente.
- L’assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e la loro qualificazione come infrastrutture di pubblica utilità determinano una compatibilità urbanistica astratta, ma non attribuiscono un diritto incondizionato alla collocazione dell’impianto in qualsiasi area né escludono la valutazione concreta di compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica.
- La motivazione di un diniego fondato su uno strumento pianificatorio composto da norme tecniche e allegati cartografici è sufficiente quando, attraverso la lettura coordinata di tali elementi, sia individuabile la zona di riferimento e la relativa disciplina, soprattutto se la stessa documentazione tecnica del richiedente riconosce la ricaduta del sito in un’area vietata o condizionata.
- La mancata o non autonoma considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento quando le osservazioni non introducano elementi tecnici nuovi e il contenuto dell’atto sia vincolato dalla disciplina pianificatoria, sicché non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990.
- Il diniego di installazione motivato da concrete ragioni urbanistiche e paesaggistiche non è anticoncorrenziale per il solo fatto di incidere sull’attività di un operatore entrante; occorre dimostrare un effetto concreto di esclusione dal mercato o di ostacolo all’ingresso, non desumibile da mere affermazioni assertive.
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