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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01845/2023, resa tra le parti, e del conseguente annullamento: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2013, emesso dal Comune di Palermo - Area pianificazione del territorio - Settore Edilizia Privata - Ufficio Edilizia Privata - U.O. 15, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 19 maggio 2014, avente ad oggetto il diniego della domanda di concessione in sanatoria ex legge n. 326 del 2003 inoltrata il 10 dicembre 2004, prot. n. 51394; - di ogni ulteriore atto o comportamento precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso, nonché adottato in esecuzione del provvedimento sopra menzionato, anche se allo stato ignoti negli estremi e nell'esatto contenuto;

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della l. n. 326/2003 per un manufatto realizzato senza titolo abilitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio. Ha dedotto, anzitutto, l’erroneità della declaratoria di tardività della documentazione depositata il 5 maggio 2023, sostenendo che riguardasse documenti formatisi successivamente alla scadenza dei termini ordinari e che la loro mancata valutazione avesse inciso sull’esito del giudizio. Ha contestato, inoltre, la ricostruzione secondo cui il vincolo paesaggistico avrebbe impedito il terzo condono in Sicilia anche in presenza di un vincolo relativo, sostenendo che l’ultimazione dell’intervento entro il 31 marzo 2003 e la presentazione dell’istanza il 10 dicembre 2004 avrebbero consentito l’accoglimento della domanda. Ha poi censurato l’accertamento comunale relativo alla tardiva realizzazione della seconda elevazione fuori terra, richiamando la documentazione tecnica e aerofotogrammetrica. Infine, ha valorizzato la nota della Soprintendenza del 22 dicembre 2023, nella quale l’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria era definita accoglibile a determinate condizioni, sostenendo che tale sopravvenienza fosse idonea a incidere sul diniego e sulla sentenza impugnata. È stata altresì contestata la regolazione e quantificazione delle spese del primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla documentazione depositata il 5 maggio 2023, il Collegio ha ritenuto non necessario fondare la decisione sulla sola tardività, verificando piuttosto la decisività sostanziale dei documenti. La produzione non risultava idonea a incidere sulla ragione assorbente del rigetto, costituita dall’ostatività del vincolo paesaggistico al terzo condono. La nota della Soprintendenza del 22 dicembre 2023 non è stata considerata una regolarizzazione paesaggistica già perfezionata: essa prospettava soltanto un percorso eventuale e condizionato alla presentazione di un progetto conforme, al pagamento di una sanzione di euro 74.504,79 e all’adempimento delle prescrizioni, qualificando inoltre le opere come abusive per mancanza della preventiva autorizzazione paesaggistica. Il Collegio ha distinto il segmento della compatibilità paesaggistica da quello del condono edilizio, rilevando che la nota non costituiva titolo edilizio in sanatoria né poteva riaprire o ampliare ex post il perimetro del condono. Il secondo motivo è stato respinto perché il rispetto del termine di ultimazione entro il 31 marzo 2003 e la presentazione tempestiva dell’istanza sono condizioni necessarie, ma non sufficienti, per l’accoglimento del condono: restano applicabili i limiti sostanziali dell’istituto, compreso quello derivante dal vincolo paesaggistico secondo la ricostruzione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, ritenuta applicabile in Sicilia anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. Il terzo motivo sulla data di ultimazione della seconda elevazione è stato ritenuto non decisivo, poiché anche ammettendo l’ultimazione entro il termine utile, il vincolo avrebbe comunque precluso la sanatoria. È stata respinta anche la censura sulle spese del primo grado: la soccombenza giustificava la condanna e l’importo di euro 2.000,00 oltre accessori non è stato ritenuto manifestamente eccedente o irragionevole. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • l. n. 326/2003

    ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003

    La disciplina del terzo condono richiede il rispetto del limite temporale di ultimazione, ma tale requisito è necessario e non sufficiente, poiché restano fermi i limiti sostanziali di condonabilità, tra cui quello derivante dal vincolo paesaggistico.

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disciplina del terzo condono, come richiamata nella decisione, opera entro un perimetro temporale e sostanziale rigidamente delimitato e non consente la riattivazione del procedimento mediante atti paesaggistici sopravvenuti, interlocutori o condizionati.

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    Il rinvio regionale siciliano al regime del terzo condono è inteso come recepimento integrale della disciplina statale, inclusi i limiti applicativi; il vincolo paesaggistico ha efficacia preclusiva alla sanatoria anche quando non determini inedificabilità assoluta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, il rispetto del termine legale di ultimazione dell’opera e la tempestiva presentazione dell’istanza costituiscono condizioni necessarie di accesso, ma non sono sufficienti all’accoglimento della domanda, dovendo essere rispettati anche tutti i limiti sostanziali previsti dalla disciplina condonistica.
  • In Sicilia, secondo la ricostruzione recepita nella decisione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il rinvio regionale alla disciplina del terzo condono comporta il recepimento integrale dei limiti statali, compresa la preclusione derivante dalla presenza di un vincolo paesaggistico anche relativo, non limitato ai casi di inedificabilità assoluta.
  • La successiva acquisizione di un atto paesaggistico interlocutorio, condizionato e non definitivo non può riaprire o ampliare retroattivamente il perimetro del condono edilizio, né determinare una rimessione permanente in termini o una reviviscenza della sanatoria straordinaria.
  • La compatibilità paesaggistica e il condono edilizio costituiscono segmenti distinti: un atto della Soprintendenza che prospetti l’accoglibilità dell’istanza paesaggistica subordinatamente a prescrizioni e sanzioni non equivale a un titolo edilizio in sanatoria e non incide automaticamente sui limiti legali del condono.
  • Quando il giudice di primo grado fonda il rigetto su una ragione sostanziale assorbente, le censure relative ad altri presupposti fattuali, anche se tecnicamente controverse, non sono idonee a determinare la riforma della sentenza se, anche accogliendole, l’esito della domanda resterebbe invariato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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