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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04502/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente, dopo aver acquisito dal casellario giudiziale notizie relative a precedenti penali per fatti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e dopo avere richiamato anche la disciplina antimafia. La contestazione disciplinare era fondata sull’assunto che la presenza del lavoratore nell’organizzazione fosse incompatibile con i procedimenti penali in corso e, più in generale, con l’esigenza dell’impresa di vigilare contro possibili infiltrazioni criminali, trattandosi di società che opera con pubbliche amministrazioni. I giudici di merito avevano però ritenuto che il nucleo della contestazione fosse l’esigenza di prevenire un rischio di infiltrazione mafiosa, ma che in concreto la società avesse fondato il recesso solo su carichi pendenti e fatti anteriori all’instaurazione del rapporto di lavoro, senza allegare né provare una specifica incidenza negativa di tali fatti sulle mansioni o sulla permeabilità dell’azienda. La società ricorrente ha quindi dedotto: (i) violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 in relazione all’art. 2119 c.c., censurando la qualificazione del licenziamento come recesso per giustificato motivo oggettivo; (ii) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1 l. n. 604/1966, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato la nozione di giusta causa, valorizzando la gravità dei precedenti penali, la condanna del lavoratore e la particolare attività della società; (iii) censura sulla tutela reintegratoria ex art. 18 l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, assumendo che il fatto contestato non potesse ritenersi insussistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione del recesso e, soprattutto, ha confermato che i fatti addebitati, essendo extra-lavorativi, molto risalenti e anteriori all’instaurazione del rapporto, non erano stati specificamente collegati dalla società a un’attuale lesione del vincolo fiduciario o a una concreta incidenza sulle mansioni svolte. La Corte ha richiamato il principio per cui condotte costituenti reato, anche se anteriori al rapporto, possono integrare giusta causa solo se, giudicate con condanna irrevocabile intervenuta a rapporto in corso, risultino incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario, all’esito di una verifica in astratto e in concreto. Nel caso concreto, la società non aveva indicato né provato una perdurante contiguità con ambienti criminali, ma solo un rischio generico. È stata quindi confermata la reintegrazione ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori, perché il fatto contestato è stato ritenuto insussistente sul piano disciplinare. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 604/1966

    richiamato come parametro della nozione di giustificato motivo oggettivo, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, che era sostanzialmente disciplinare

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa richiede una condotta idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario; i fatti extra-lavorativi possono rilevare solo se incompatibili con la prosecuzione del rapporto e valutati in concreto

  • art. 1 l. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2119 c.c. per sostenere la legittimità del recesso, ma la censura è stata respinta

  • artt. 2104 c.c. e 2105 c.c.

    non vi è violazione di diligenza o fedeltà quando la condotta è anteriore all’instaurazione del rapporto, poiché tali obblighi presuppongono un rapporto di lavoro in corso

  • art. 2106 c.c.

    la responsabilità disciplinare può derivare solo dalla violazione di doveri connessi al rapporto in atto

  • art. 18 l. n. 300/1970

    la tutela reintegratoria è applicabile quando il fatto contestato sia insussistente anche perché privo di rilevanza disciplinare

  • l. n. 92/2012

    richiamata quale disciplina applicabile al regime sanzionatorio del licenziamento

  • d.lgs. n. 159/2011

    evocato nella contestazione datoriale come riferimento alla disciplina antimafia, ma senza prova di una concreta infiltrazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Condotte costituenti reato, anche se anteriori all’instaurazione del rapporto di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento solo se siano state oggetto di condanna irrevocabile mentre il rapporto è in corso e risultino, all’esito di una valutazione sia astratta sia concreta, incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario.
  • La responsabilità disciplinare presuppone una condotta posta in essere durante il rapporto di lavoro; fatti anteriori al rapporto non integrano, di per sé, violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà.
  • Ai fini della giusta causa, il datore deve allegare e provare non un generico rischio o una mera contiguità presunta, ma l’attuale incidenza negativa dei fatti addebitati sul rapporto di lavoro e sul vincolo fiduciario.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione di giusta causa è limitato: la censura deve indicare in modo specifico quali standards dell’ordinamento sarebbero stati violati dal giudice di merito, non potendosi risolvere in una mera contrapposizione di apprezzamenti.
  • Nel regime dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, il fatto contestato è insussistente anche quando, pur materialmente esistente, sia privo di rilevanza disciplinare in relazione al rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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