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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 270 del 18.07.2024 emessa dal Tribunale di Prato Sezione Lavoro (NRG. 947/2023).

Giustizia amministrativa202500677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 270 del 18 luglio 2024 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice di somme)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che riconosceva somme dovute dal Ministero. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento successivamente alla proposizione dell’azione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento delle somme dovute aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Il Ministero è stato comunque condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneamente eseguito dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente l’interesse del creditore, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando l’adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere, l’amministrazione può essere condannata alle spese se il soddisfacimento della pretesa è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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