Sentenza n. 942/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l'accredito di 2.500 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito una sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2024. Il ricorrente ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'amministrazione nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha accertato l'inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.500 euro. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti esecutivi e fissando un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle eventuali ragioni ostative e della proporzionalità della sanzione. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori e ragioni sufficienti per non applicare la misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto del giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora (cd. astreinte)
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, gli interessi pubblici coinvolti e il divieto di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari per la proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che il Ministero è stato condannato a costituire in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplinano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione della sentenza.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per ritenere rilevanti, in quanto fatti notori, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione negativa sull'applicazione dell'astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della pronuncia azionata, la sua notificazione all'amministrazione e l'inerzia dell'amministrazione debitrice per ordinare l'esecuzione degli obblighi conformativi e patrimoniali stabiliti dal titolo.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire allo scadere infruttuoso del termine, eventualmente con facoltà di subdelega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all'accertamento dell'inadempimento: il giudice deve valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico, le ragioni ostative derivanti da vincoli normativi e finanziari, gli interessi pubblici coinvolti e la proporzionalità dell'importo.
- La crisi della finanza pubblica e l'elevato ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
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