Cassazione Civile, Ordinanza n. 05357/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda, proposta dagli eredi della paziente, di accertare il diritto della loro dante causa a essere inserita da parte dell’azienda sanitaria presso una idonea R.S.A., pubblica o convenzionata, per un determinato periodo, assumendo che le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e indifferibili fossero a carico del S.S.N., e di ottenere la condanna dell’azienda sanitaria al rimborso delle spese sostenute per il ricovero. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo il rimborso del 50% delle spese per un periodo più ampio; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione dell’azienda sanitaria e rigettato integralmente le domande. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione della normativa sanitaria e costituzionale e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le prestazioni dovessero qualificarsi come sanitarie continuative e indifferibili e non socio-sanitarie, e contestando il sistema della graduatoria; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato con l’art. 32 Cost. e l’art. 1218 c.c., oltre alla normativa sui LEA, sempre per contestare il diniego del rimborso e la disciplina della graduatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto sulla necessità che il contributo fosse riconosciuto solo al raggiungimento di una posizione utile in graduatoria, e sulla mancanza di specifiche contestazioni circa la correttezza della posizione della paziente in graduatoria. Ha inoltre richiamato il proprio precedente secondo cui il parere positivo dell’U.V.G. è solo condizione necessaria ma non sufficiente, essendo indispensabile anche la collocazione utile nella graduatoria in rapporto alle risorse disponibili. I ricorsi sulle asserite violazioni normative sono stati quindi disattesi perché generici o inconferenti rispetto alla decisione impugnata, e le deduzioni sulla posizione in graduatoria sono state dichiarate inammissibili perché non specifiche e comunque estranee alla ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado e respinto le domande degli eredi. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché non attaccavano la vera ratio della sentenza impugnata, centrata sulla mancata collocazione utile della paziente nella graduatoria per l’accesso al contributo/rimborso e sulla mancanza di contestazioni specifiche in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L. 833/1978
richiamata dai ricorrenti come base normativa del diritto all’assistenza sanitaria e al ricovero a carico del servizio sanitario, ma non ritenuta decisiva dalla Corte perché le censure non colpivano la ratio decidendi
art. 30 L. 730/1983
invocato dai ricorrenti nel quadro delle prestazioni sanitarie e del relativo finanziamento
art. 3-septies, comma 4, d.lgs. 502/1992
richiamato dai ricorrenti in tema di prestazioni socio-sanitarie e sanitarie
d.P.C.M. 14/02/2001
menzionato dai ricorrenti come fonte di disciplina dei livelli essenziali/assetto delle prestazioni
art. 32 Cost.
la Corte ribadisce che il limite delle risorse disponibili e la graduatoria non negano il diritto alla salute, ma realizzano un contemperamento con i vincoli di bilancio e con criteri di appropriatezza e solidarietà
art. 2697 c.c.
invocato come violazione dell’onere della prova, ma la Corte osserva che il rigetto non dipendeva da una errata applicazione della norma bensì dalla mancata posizione utile in graduatoria e dalla mancata specifica contestazione di tale profilo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte sottolinea che il motivo deve specificare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte ribadisce il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità
art. 1218 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo perché la controversia non era stata risolta in base a un inadempimento contrattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23745
"l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata"
richiamata per affermare il principio di specificità del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare con precisione le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che si assume contrastante, poiché non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle violazioni dedotte.
- Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non basta sviluppare argomenti generali o astratti se la decisione si fonda su una diversa e autonoma ragione giuridica.
- In materia di accesso a prestazioni socio-sanitarie o sanitarie con limitate risorse disponibili, il parere favorevole dell’unità di valutazione non è sufficiente di per sé a far sorgere il diritto al contributo o al rimborso, essendo necessario anche il collocamento in posizione utile nella graduatoria predisposta secondo criteri di priorità e nei limiti delle risorse di bilancio.
- La graduatoria per l’accesso alle prestazioni ha funzione di comparare i bisogni degli assistiti e le condizioni economiche ai fini del riparto delle risorse, in coerenza con criteri di appropriatezza, efficienza amministrativa, solidarietà e rispetto dei vincoli di bilancio.
- Il richiamo all’art. 32 Cost. non esclude la rilevanza dei limiti finanziari nella disciplina dell’accesso alle prestazioni, quando il meccanismo di graduatoria realizzi un bilanciamento ragionevole tra tutela della salute e risorse disponibili.
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