Sentenza del 30/04/2019 n. 11411 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notifica diretta da parte del procuratore - Inesistenza - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e rideterminato in Euro 1.100.105 il valore dell'immobile trasferito coattivamente ex art. 2932 c.c. Il ricorso per cassazione si fondava, tra l'altro, sulla violazione del principio di non contestazione, sull'asserita sottoposizione del trasferimento a condizione sospensiva con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa, e sull'errata individuazione del momento e dei criteri per determinare il valore del bene. L'Agenzia ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato direttamente dal difensore tramite raccomandata ordinaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto irregolare, ma non inesistente, la notificazione del ricorso eseguita direttamente dal procuratore ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, norma non applicabile al giudizio di cassazione. Il vizio è stato qualificato come nullità, sanata dalla tempestiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate, che aveva ricevuto l'atto e si era difesa nel merito. Esaminando il merito, la Corte ha respinto entrambi i motivi: il principio di non contestazione opera nel processo tributario soltanto sui profili probatori dei fatti; la sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale e il valore deve essere determinato alla data della sentenza traslativa, non a quella del preliminare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente al pagamento di Euro 2.500,00 per spese, oltre accessori, e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 49
Nel processo tributario prevalgono le norme processuali tributarie; le norme del codice di procedura civile si applicano soltanto in via sussidiaria e nei limiti della compatibilità.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3
Consente al difensore di effettuare direttamente notificazioni a mezzo posta nel giudizio tributario di merito, ma tale facoltà non si estende automaticamente alla notifica del ricorso per cassazione.
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Per il giudizio di cassazione in materia tributaria richiama le norme del codice di procedura civile, escludendo l'applicazione delle modalità speciali di notifica previste per i gradi di merito.
Art. 156 c.p.c.
Un vizio della notificazione determina nullità, e non inesistenza, quando l'atto è riconoscibile come notificazione e ha raggiunto lo scopo cui è destinato, in particolare quando il destinatario si costituisce e si difende.
Art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Il principio del giusto processo impone di privilegiare la concreta conoscibilità dell'atto e il raggiungimento dello scopo rispetto a formalismi privi di effettivo pregiudizio.
Art. 115 c.p.c.
Nel processo tributario il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori dei fatti non contestati, considerata l'indisponibilità dei diritti oggetto della controversia.
Art. 2932 c.c.
La sentenza che produce il trasferimento coattivo dell'immobile ha efficacia costitutiva; ai fini fiscali il momento rilevante è quello della sentenza traslativa.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27
Il trasferimento disposto con sentenza ex art. 2932 c.c., subordinato al pagamento del corrispettivo, è soggetto a imposta proporzionale e non a imposta fissa quando la condizione dipende dalla mera volontà o iniziativa dell'acquirente.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a)
Per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali il valore del bene deve essere determinato alla data dell'atto traslativo; nel trasferimento giudiziale coincide con la data della sentenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione occorre applicare le regole del codice di procedura civile per la notifica; una modalità valida nei gradi di merito non è automaticamente valida in Cassazione.
- La notifica eseguita da un soggetto che dispone astrattamente del potere notificatorio, ma lo esercita fuori dall'ambito previsto, tende a integrare una nullità e non un'inesistenza, purché l'atto sia riconoscibile e raggiunga il destinatario.
- La costituzione tempestiva del destinatario, con difesa anche nel merito, normalmente sana la nullità della notificazione, salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'inesistenza della notifica è una categoria residuale, limitata alla totale mancanza dell'atto o all'assenza degli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'attività come notificazione.
- Nel processo tributario la non contestazione non comporta automaticamente l'ammissione del fatto in ogni suo aspetto: opera principalmente sul piano probatorio e non rende indisponibile la pretesa tributaria.
- Per un trasferimento immobiliare disposto con sentenza ex art. 2932 c.c., il valore fiscalmente rilevante va normalmente riferito alla data della sentenza, non alla data del preliminare.
- La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo non comporta necessariamente una condizione sospensiva fiscalmente rilevante: quando dipende dalla volontà o dall'iniziativa dell'acquirente, si applica l'imposta proporzionale.
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