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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34556/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 marzo 2026, depositata il 28 aprile 2026, che aveva rigettato l’appello cautelare e confermato il rigetto, pronunciato dal GIP il 15 dicembre 2025, dell’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. La misura era applicata in relazione all’ipotesi di favoreggiamento personale aggravato, per avere favorito la latitanza di una persona indicata nel provvedimento. Con il primo motivo, la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’utilizzabilità di chat criptate Sky ECC, acquisite in un procedimento francese e trasmesse in Italia tramite ordine europeo di indagine. Sosteneva che, essendo l’imputato estraneo al procedimento francese, non gli fosse consentito adire in Francia il giudice per contestare le modalità di raccolta delle comunicazioni; richiamava a tal fine un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione francese e chiedeva, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Contestava inoltre la valutazione del Tribunale sul giudicato cautelare e sull’interesse a ricorrere davanti all’autorità francese. Con il secondo motivo, deduceva che la questione relativa all’oscurità dei criteri di filtraggio delle chat e all’integrità e affidabilità dei file Excel trasmessi non poteva essere dichiarata inammissibile perché non sollevata davanti al GIP, trattandosi di questione di inutilizzabilità deducibile in ogni stato e grado. Nel merito lamentava l’impossibilità di verificare i criteri di selezione dei messaggi e l’insufficienza e illogicità della motivazione sul punto. La Corte di cassazione non ha esaminato tali doglianze nel merito: ha rilevato che il ricorso era stato inviato via PEC l’8 maggio 2026 all’indirizzo del Tribunale, mentre dal 1° aprile 2026, per le impugnazioni cautelari, il deposito doveva avvenire tramite il portale dei servizi telematici, salvo malfunzionamento certificato o attestato, del quale non risultava fornito riscontro.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza decidere nel merito i due motivi relativi alle chat Sky ECC e alla loro acquisizione, selezione e utilizzabilità. Ha ritenuto applicabile la disciplina ordinaria sul deposito telematico: dal 1° aprile 2026 non era più consentito depositare via PEC le impugnazioni cautelari, salvo malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato o accertato e attestato; tale circostanza non risultava allegata o documentata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta confermata l’ordinanza impugnata e, con essa, il rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le forme stabilite dall’art. 582 c.p.p.

  • art. 582 c.p.p.

    L'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    L’atto di impugnazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, usando le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p., salvo deroghe di legge.

  • art. 111-bis c.p.p.

    L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175 - bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici.

    Il deposito telematico costituisce la modalità ordinaria ed esclusiva per gli atti processuali, salvo le deroghe previste, tra cui quelle connesse ai malfunzionamenti disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p.

  • art. 175-bis c.p.p.

    Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato e comunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

    Il deposito non telematico è consentito durante un malfunzionamento del sistema informatico che sia certificato o, nei casi previsti, accertato e attestato e comunicato secondo la disciplina applicabile.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022

    Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

    La disciplina transitoria ha differito l’applicazione del deposito telematico secondo i termini stabiliti dal regolamento e per gli uffici e gli atti da esso individuati.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6 -ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

    La norma transitoria consentiva il deposito via PEC con valore legale solo per gli atti e nel periodo individuati dalla disposizione, presso gli indirizzi degli uffici giudiziari indicati secondo le relative modalità.

  • art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: «decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, 5recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 (e poi ancora, di recente, dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, pubblicato in G.U. del 30 giugno 2026, in vigore da detta data, e, dunque, non rilevante nel caso di specie, anche perché non interviene sulle disposizioni di interesse in questa sede), stabilisce, al comma 3 -ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) — cioè il Tribunale ordinario — il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.

    La deroga regolamentare consentiva, fino al 31 marzo 2026, il deposito anche non telematico per le categorie di procedimenti indicate; decorso tale termine, quella possibilità non era più applicabile al ricorso in esame.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna artt. 111 -del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila 6in favore della Cassa delle ammende.

    Il ricorso depositato con modalità non consentite è dichiarato inammissibile, con le conseguenze accessorie disposte dalla Corte.

  • art. 299 c.p.p.

    Con l'istanza ex art 299 cod. proc. pen. si rappresentava che la Corte di cassazione francese, sollevando rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in data 16 settembre 2025, aveva smentito gli approdi giurisprudenziali posti a base della sentenza della Cassazione (Sez. 6, n. 30383 del 14/07/2025, Rv. 288650-01) che aveva chiuso il primo incidente cautelare coltivato dal Giorgi.

    La norma è richiamata quale base dell’istanza di revoca o modifica della misura cautelare; la Corte di cassazione, tuttavia, non decide nel merito la questione, dichiarando inammissibile il ricorso per le modalità di deposito.

  • artt. 390 e 416-bis.1 c.p.

    Con ordinanza del 3 Marzo 2026, depositata il 28 aprile 2026, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da Giorgi Francesco, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 15 dicembre 2025, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in atto nei suoi confronti della custodia in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 390 e 416-bis.1 cod. pen,,per avere favorito la latitanza di Cosimo Damiano Gallace.

    Le disposizioni individuano il titolo di reato per il quale era stata applicata la misura cautelare; la Corte non ne esamina la configurabilità, perché definisce il ricorso in rito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato secondo le modalità prescritte dagli artt. 311 e 582 c.p.p.; quando è applicabile l’art. 111-bis c.p.p., la modalità ordinaria è il deposito tramite il portale dei servizi telematici.
  • La trasmissione del ricorso via PEC non è valida quando la disciplina transitoria che consentiva tale modalità è cessata, salvo che ricorra una deroga prevista dalla legge, come un malfunzionamento del sistema debitamente certificato o accertato e attestato.
  • La mancata allegazione o dimostrazione del malfunzionamento che avrebbe giustificato il deposito non telematico comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; in tal caso le questioni di merito dedotte con il ricorso restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere

Testo integrale

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