Cassazione Civile, Ordinanza n. 18314/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da una procedura fallimentare iniziata nel 1992 e chiusa nel 2018. Trentiquattro lavoratori dipendenti della società fallita, ammessi al passivo e pagati integralmente in due rate nel 2006 e nel 2007, hanno chiesto l’equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata della procedura. Dopo una precedente pronuncia di cassazione sulla tempestività della domanda, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato la domanda applicando l’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001: ha ritenuto che dal rendiconto finale emergesse un incremento della massa attiva dovuto al protrarsi della procedura, incremento che aveva consentito il soddisfacimento integrale dei crediti e quindi aveva procurato ai ricorrenti un vantaggio patrimoniale pari o superiore all’indennizzo, con conseguente venir meno del diritto. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con i primi due hanno denunciato la violazione dell’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, degli artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU, 111 e 117 Cost., sostenendo che il soddisfacimento integrale del credito non integra, di per sé, il vantaggio patrimoniale richiesto dalla norma e che la Corte territoriale avrebbe inoltre applicato retroattivamente la disposizione a una durata irragionevole già maturata prima della sua entrata in vigore; con il terzo motivo hanno richiamato anche l’art. 2909 c.c.; con il quarto hanno dedotto la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per avere il giudice applicato la norma d’ufficio senza previo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che i vantaggi patrimoniali di cui all’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001 non coincidono con il semplice incremento della massa attiva della procedura fallimentare, neppure quando tale incremento abbia reso possibile il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo. Poiché la finalità stessa della procedura fallimentare è incrementare la massa attiva e soddisfare i creditori il più possibile, non è логico presumere l’assenza di pregiudizio solo perché il processo ha raggiunto il suo scopo, altrimenti si finirebbe per svuotare il principio della ragionevole durata del processo. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che si trattava di crediti di lavoratori, rimasti insoddisfatti nella loro componente temporale per tutta la durata del procedimento, con lesione del diritto alla retribuzione. Il decreto della Corte d’appello è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-septies, L. 24 marzo 2001, n. 89
"vantaggi patrimoniali pari o superiori all’indennizzo cui avrebbero diritto"
La norma non consente di considerare automaticamente come vantaggio patrimoniale l’incremento della massa attiva fallimentare che abbia reso possibile il soddisfacimento integrale del credito; occorre un vantaggio diverso e specifico, non coincidente con il fisiologico esito della procedura.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro della ragionevole durata del processo e della tutela contro l’irragionevole protrarsi del giudizio.
art. 1, primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato a sostegno della tutela del patrimonio dei ricorrenti e della censura contro la presunzione di assenza di pregiudizio.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi internazionali.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel sostenere l’erronea applicazione retroattiva della norma, ma la censura è stata assorbita.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la doglianza relativa all’applicazione officiosa della norma senza previa rimessione della questione al contraddittorio, motivo rimasto assorbito.
art. 36 Cost.
Evocato dalla Corte per evidenziare che, nel caso di crediti di lavoro, il protrarsi della procedura ha frustrato a lungo il diritto alla retribuzione.
art. 116 l.f.
Richiamato solo come riferimento al rendiconto finale della procedura fallimentare da cui la Corte territoriale aveva tratto il proprio ragionamento.
Massime di principio
- In tema di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, il vantaggio patrimoniale idoneo a escludere o ridurre il diritto non coincide con il mero esito fisiologico del processo o della procedura, quando tale esito è proprio quello perseguito dal procedimento stesso.
- Nella procedura fallimentare, il fatto che il protrarsi del processo abbia incrementato la massa attiva fino a consentire il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo non comporta automaticamente l’insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole.
- L’applicazione dell’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001 non può tradursi in una presunzione che svuoti il principio della ragionevole durata del processo: occorre evitare interpretazioni che facciano coincidere il raggiungimento dello scopo del procedimento con la negazione del danno da ritardo.
- Quando il procedimento concerne crediti di lavoro, la valutazione del pregiudizio deve tenere conto della protratta frustrazione del diritto sostanziale dei creditori alla percezione tempestiva delle somme dovute.
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