Cassazione Civile, Ordinanza n. 20913/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata mediante autovelox. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale, in riforma, aveva confermato il verbale. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la pubblica amministrazione in appello non avesse chiesto la conferma del verbale ma solo l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'opposizione; 2) vizio di motivazione sull'eccezione relativa all'alterazione del software; 3) omesso esame del fatto dell'alterazione del software; 4) difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, con dedotta violazione dell'art. 142, comma 6, cod. strada e dell'art. 192, comma 1, reg. esec. d.P.R. 495/1992; 5) falsa interpretazione dell'art. 142, comma 6, cod. strada e violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo sostanzialmente coincidente con il quarto motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondato il rilievo relativo al difetto di omologazione dell'autovelox, richiamando integralmente Cass. n. 10505/2024, secondo cui l'approvazione dello strumento non equivale all'omologazione ministeriale richiesta dall'art. 142, comma 6, cod. strada e i due procedimenti hanno natura diversa. Conseguentemente, decidendo nel merito, la Corte ha annullato il verbale di contestazione impugnato e ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di appello e di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
art. 142, comma 8, cod. strada
Norma violata nel verbale per eccesso di velocità oggetto di opposizione.
art. 142, comma 6, cod. strada
Richiede l'omologazione ministeriale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità; la sola approvazione non è equipollente all'omologazione.
art. 192, comma 1, reg. esec. d.P.R. 495/1992
È richiamato insieme all'art. 142, comma 6, cod. strada per distinguere i procedimenti di approvazione e omologazione dello strumento.
art. 3 Cost.
È stata prospettata la sua violazione in relazione alla diversa interpretazione dell'art. 142, comma 6, cod. strada, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi centrali.
art. 118, comma 1, ultima parte, disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato integralmente, per le ragioni giuridiche del decisum, a un precedente recente già reso sulla stessa questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a verbale per eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica, l'accertamento è illegittimo se lo strumento risulta solo approvato ma non anche debitamente omologato, quando la legge richiede espressamente l'omologazione.
- L'approvazione ministeriale e l'omologazione ministeriale di un autovelox non sono equipollenti: si tratta di procedimenti diversi sia sul piano strutturale sia su quello funzionale.
- Quando il motivo di ricorso investe una questione giuridica decisiva già risolta da un precedente specificamente richiamato dalla Corte, le ulteriori censure restano assorbite se l'accoglimento di quel motivo consente la decisione nel merito.
- In presenza di fondatezza del motivo che incide sulla legittimità stessa dell'accertamento, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito annullando il verbale opposto.
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