Sentenza n. 6345/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in parti-colare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento provinciale di individuazione dell'impresa e quantificazione dell'importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell'introduzione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dalla nuova disciplina e di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento ridotto, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali; di tali provvedimenti non vi era prova in atti. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impediva comunque al giudice di esaminare il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La cessazione della materia del contendere collegata al pagamento ridotto presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento; in assenza di tale comunicazione, non può essere pronunciata per questo specifico presupposto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la dichiarazione univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, preclude l'esame del merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici cui si riferivano gli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e impedisce al giudice di decidere il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata solo quando risultino integrati tutti gli adempimenti specificamente richiesti dalla legge, inclusa, ove prevista, la comunicazione al giudice dei provvedimenti amministrativi attestanti l'avvenuto pagamento o l'adempimento.
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