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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2454

Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32017R2454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di cooperazione amministrativa IVA per rendere operativi, dal 1° gennaio 2021, i regimi speciali estesi alle vendite a distanza di beni, ai servizi resi a consumatori finali e alle importazioni in piccole spedizioni. Rafforza lo scambio elettronico di informazioni tra Stati membri, disciplina i flussi di dichiarazione e di trasferimento dell’IVA riscossa nello Stato membro di identificazione e introduce verifiche doganali preventive per le importazioni. Prevede inoltre regole di coordinamento per richieste documentali, indagini amministrative e raccolta di dati statistici aggregati.

Modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per adeguare la cooperazione amministrativa IVA ai regimi speciali estesi dal 1° gennaio 2021 alle vendite a distanza di beni e a ulteriori servizi, inclusi i beni importati in piccole spedizioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle loro autorità competenti nell’ambito dello scambio elettronico di informazioni, del trasferimento dei pagamenti IVA e dei controlli relativi ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, come estesi dalla direttiva (UE) 2017/2455. Riguarda i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali, gli eventuali intermediari, gli Stati membri di identificazione e di consumo, nonché, per le importazioni, le autorità doganali dello Stato membro di importazione. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa IVA

Il regolamento interviene sul sistema di cooperazione amministrativa in materia di IVA per adeguarlo all’estensione dei regimi speciali prevista dalla direttiva (UE) 2017/2455. La finalità è rendere più efficiente lo scambio di informazioni, il trasferimento dei versamenti IVA e il controllo dei regimi speciali, in un contesto di forte incremento delle operazioni connesse alle vendite a distanza e ai servizi resi a distanza.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, che già disciplina lo scambio e l’archiviazione di informazioni tra Stati membri per l’applicazione dei regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Con la riforma, tale disciplina viene estesa ai nuovi regimi applicabili, dal 1° gennaio 2021, alle vendite a distanza di beni e ai servizi diversi da telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici, nonché alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

Scambio elettronico di informazioni e identificazione dei soggetti passivi

Le modifiche agli articoli 1, 2, 17 e 31 rafforzano la base informativa del sistema. Le informazioni relative ai regimi speciali e i dati necessari per la cooperazione tra autorità devono essere scambiati con mezzi elettronici; si applicano inoltre, ai fini del regolamento, le definizioni contenute negli articoli 358, 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 31 assicura la possibilità di verificare elettronicamente la validità del numero IVA, insieme a nome e indirizzo, per operazioni intracomunitarie. L’articolo 17 viene aggiornato per includere i dati sui numeri di identificazione IVA attribuiti e sul valore mensile delle importazioni esenti ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva IVA.

Regole operative dal 1° gennaio 2021

La nuova sezione 3 del capo XI, applicabile dal 1° gennaio 2021, disciplina in dettaglio il funzionamento dei regimi speciali. I dati di identificazione del soggetto passivo, nonché le loro modifiche, devono essere presentati in formato elettronico allo Stato membro di identificazione, che li trasmette agli altri Stati membri entro 10 giorni dalla fine del mese di ricezione. Lo stesso regime si applica ai soggetti passivi che utilizzano il regime speciale per le vendite a distanza e a quelli che si avvalgono del regime per i servizi resi a consumatori finali; per quest’ultimo regime è prevista anche la figura dell’intermediario.

Dichiarazioni IVA e trasferimento dell’imposta

La dichiarazione IVA relativa ai regimi speciali deve essere trasmessa elettronicamente. Lo Stato membro di identificazione la inoltra allo Stato membro di consumo interessato entro 20 giorni dalla fine del mese in cui è stata ricevuta. Per i regimi relativi alle vendite a distanza di beni e ad altri servizi, lo Stato membro di identificazione trasferisce altresì i dati sulle dichiarazioni agli Stati membri da cui i beni sono spediti o trasportati e agli Stati membri di stabilimento interessati.

Il trasferimento della somma versata dal soggetto passivo avviene al conto bancario in euro indicato dallo Stato membro di consumo entro 20 giorni dalla fine del mese di ricezione del pagamento. Se il pagamento non copre integralmente l’imposta dovuta, l’importo è ripartito tra gli Stati membri di consumo in proporzione all’imposta dovuta in ciascuno di essi. Gli Stati membri che utilizzano una valuta nazionale diversa dall’euro devono convertire gli importi al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta, sulla base dei tassi BCE pubblicati per quel giorno o, in mancanza, per il primo giorno successivo di pubblicazione.

Controlli doganali, documentazione e indagini amministrative

Per le importazioni di beni soggette al regime speciale, gli Stati membri devono verificare elettronicamente la validità del numero individuale di identificazione IVA comunicato al momento della dichiarazione di importazione. In caso di necessità di ottenere documentazione detenuta dal soggetto passivo o dall’intermediario, lo Stato membro di consumo deve prima rivolgersi allo Stato membro di identificazione, che inoltra la richiesta al contribuente. La documentazione può essere presentata anche mediante formulario tipo; se non arriva entro 30 giorni, lo Stato membro di consumo può agire secondo il proprio diritto nazionale.

Le indagini amministrative devono essere coordinate per evitare duplicazioni e oneri eccessivi. Se l’iniziativa parte dallo Stato membro di identificazione, quest’ultimo informa preventivamente gli altri Stati membri; se invece è lo Stato membro di consumo a ritenerla necessaria, deve consultare prima lo Stato membro di identificazione. Ogni Stato membro deve inoltre comunicare i dati dell’autorità competente per il coordinamento di tali indagini.

Informazioni statistiche e poteri della Commissione

La Commissione è autorizzata a estrarre dal sistema informatizzato informazioni statistiche e diagnostiche aggregate, senza dati individuali dei soggetti passivi. Per garantire l’applicazione uniforme del regolamento, la Commissione può adottare, secondo la procedura di comitato dell’articolo 58, paragrafo 2, le modalità tecniche dei messaggi elettronici comuni, le regole di trasmissione delle informazioni, i mezzi tecnici per le verifiche all’importazione e le specifiche per l’estrazione dei dati statistici.

Decorrenza

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2021, per consentire agli Stati membri di adeguare i sistemi informatici e allinearsi alle modifiche della direttiva (UE) 2017/2455.

Disposizioni principali

Estensione dell’oggetto del regolamento 904/2010

L’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito per precisare che il regolamento disciplina anche norme e procedure per lo scambio elettronico di informazioni IVA relative ai beni e servizi forniti nei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, nonché i trasferimenti di denaro tra autorità competenti per i beni e servizi coperti da tali regimi.

Definizioni e dati accessibili

Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis e 369 terdecies della direttiva 2006/112/CE si applicano anche al regolamento. L’articolo 17 è integrato con i dati e le informazioni raccolti per i regimi speciali, inclusi i numeri di identificazione IVA attribuiti per le importazioni esenti e il valore mensile delle importazioni di beni esenti ex articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis).

Consultazione elettronica della validità del numero IVA

L’articolo 31 impone alle autorità competenti di consentire, per cessioni e prestazioni intracomunitarie, la verifica elettronica della validità del numero IVA, del nome e dell’indirizzo corrispondenti; il paragrafo 3 è soppresso.

Nuova sezione applicabile dal 1° gennaio 2021

Nel capo XI è inserita la sezione 3, con applicazione dal 1° gennaio 2021 (articolo 47 bis), che disciplina scambio di informazioni, trasferimento dei pagamenti, controlli, statistiche e competenze di esecuzione per i regimi speciali estesi.

Registrazione e comunicazioni elettroniche

Gli articoli 47 ter e 47 quater prevedono che i dati di identificazione e le relative modifiche siano presentati con mezzi elettronici; lo Stato membro di identificazione li trasmette agli altri Stati membri entro 10 giorni dalla fine del mese di ricezione e comunica anche i numeri IVA attribuiti. È previsto l’obbligo di informare senza indugio gli altri Stati membri in caso di esclusione dal regime o dal registro d’identificazione.

Dichiarazioni IVA e trasferimento dell’imposta

L’articolo 47 quinquies stabilisce la trasmissione elettronica della dichiarazione IVA e il suo inoltro, da parte dello Stato membro di identificazione, allo Stato membro di consumo entro 20 giorni dalla fine del mese di ricezione. L’articolo 47 sexies impone la trasmissione immediata delle informazioni necessarie a collegare ogni pagamento a una specifica dichiarazione. L’articolo 47 septies prevede il trasferimento dell’importo versato al conto in euro indicato dallo Stato membro di consumo entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento; se il pagamento è insufficiente, la ripartizione avviene pro quota tra gli Stati membri di consumo.

Notifiche su conti bancari e aliquote

L’articolo 47 octies impone la notifica elettronica dei conti bancari rilevanti per l’accredito dei pagamenti e la comunicazione immediata, agli altri Stati membri e alla Commissione, di ogni modifica delle aliquote IVA applicabili alle cessioni e prestazioni soggette ai regimi speciali.

Verifica all’importazione e controllo documentale

L’articolo 47 nonies impone, al momento dell’importazione dei beni soggetti al regime speciale per piccole spedizioni, una verifica elettronica della validità del numero individuale di identificazione IVA attribuito ai sensi dell’articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 47 decies disciplina le richieste di documentazione: lo Stato membro di consumo si rivolge prima allo Stato membro di identificazione, che inoltra la richiesta al soggetto passivo o all’intermediario; la documentazione può essere presentata con formulario tipo e, se non perviene entro 30 giorni, si può agire secondo il diritto nazionale.

Indagini amministrative coordinate

L’articolo 47 undecies prevede che, se lo Stato membro di identificazione avvia un’indagine amministrativa su un soggetto passivo o intermediario, ne informi preventivamente gli altri Stati membri; se è lo Stato membro di consumo a ritenere necessaria l’indagine, consulta prima lo Stato membro di identificazione. Ogni Stato membro comunica i dati dell’autorità competente al coordinamento delle indagini.

Statistiche e competenze di esecuzione

L’articolo 47 duodecies autorizza la Commissione a estrarre dai messaggi del sistema informatizzato informazioni statistiche e diagnostiche aggregate, escludendo dati sui singoli soggetti passivi. L’articolo 47 terdecies conferisce alla Commissione il potere di adottare, secondo la procedura di comitato dell’articolo 58, paragrafo 2, le modalità tecniche dei messaggi elettronici comuni, i formati di comunicazione, le modalità di trasmissione tra Stati membri, le verifiche elettroniche e i mezzi tecnici per l’estrazione dei dati statistici.

Aggiornamento dell’allegato I

L’allegato I è modificato per aggiornare il riferimento alle vendite a distanza, richiamando l’articolo 33 della direttiva 2006/112/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativalotta alla frodecommercio elettronicodazi e controlli doganali

Testo integrale

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