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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2362

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Altamura» (IGP)]

Normativa europea32017R2362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Lenticchia di Altamura" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell'Unione delle DOP e IGP. La Commissione prende atto che la domanda italiana è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto è di esecuzione, entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Lenticchia di Altamura" come IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Lenticchia di Altamura" e al prodotto agricolo/alimentare che essa identifica, classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile. L'iscrizione deriva da una domanda presentata dall'Italia e pubblicata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; non risultano opposizioni notificate alla Commissione.

Iscrizione della "Lenticchia di Altamura" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Lenticchia di Altamura" come indicazione geografica protetta. L'atto si colloca nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dà atto che, dopo la pubblicazione della domanda, non sono state notificate opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Poiché non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Lenticchia di Altamura" (IGP). La denominazione è associata alla classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Ne deriva la piena tutela della denominazione nell'ordinamento dell'Unione secondo il regime delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e portata dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Lenticchia di Altamura" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

La registrazione discende dalla pubblicazione della domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'assenza di dichiarazioni di opposizione notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità alimentaretutela delle denominazioni

Testo integrale

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