Regolamento (UE) 2017/2236
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro europeo sul riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole, ai fini dell’esenzione dall’accisa prevista dalla direttiva 92/83/CEE. La Commissione aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 per recepire le notifiche presentate da Romania e Bulgaria relative ai denaturanti da esse utilizzati. Il nuovo allegato elenca i prodotti autorizzati e disciplina i processi comuni, rafforzati o ulteriori per specifici Stati membri, con applicazione immediata dopo la pubblicazione.
Modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 aggiornando e ampliando i processi di denaturazione completa dell’alcole riconosciuti ai fini dell’esenzione dall’accisa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle modalità di denaturazione completa dell’alcole (etanolo/alcole idrato) rilevanti per l’esenzione dall’accisa ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE. Riguarda i processi di denaturazione autorizzati per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Repubblica ceca, Regno Unito, Croazia e Svezia. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce l’elenco dei denaturanti e dei processi contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (CE) n. 3199/93 sul riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93, che disciplina il riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa prevista dall’articolo 27 della direttiva 92/83/CEE. L’intervento si fonda sulle notifiche presentate da Romania e Bulgaria e sulla necessità di garantire certezza del diritto mediante un’applicazione urgente.
Contesto normativo e finalità
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri devono esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, purché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati secondo le condizioni del medesimo articolo. I denaturanti impiegati nei singoli Stati membri erano già elencati nel regolamento (CE) n. 3199/93; il presente regolamento interviene per integrare e sostituire tale allegato.
Notifiche degli Stati membri e iter seguito dalla Commissione
La Romania ha comunicato alla Commissione, l’8 giugno 2017, il denaturante che intende utilizzare per la completa denaturazione dell’alcole, con effetto dal 1° settembre 2017. La Commissione ha trasmesso la comunicazione agli altri Stati membri il 14 giugno 2017.
La Bulgaria ha comunicato alla Commissione, il 5 luglio 2017, il denaturante che intende utilizzare con effetto dal 1° agosto 2017; la comunicazione è stata trasmessa agli altri Stati membri il 7 luglio 2017. Poiché non sono pervenute obiezioni, la Commissione ha proceduto all’aggiornamento dell’allegato.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato sostitutivo reca l’elenco dei prodotti con il rispettivo numero CAS autorizzati per la completa denaturazione dell’alcole, tra cui:
- acetone;
- denatonium benzoato;
- etanolo;
- etil ter-butil etere;
- fluoresceina;
- benzina, compresa la benzina senza piombo;
- alcole isopropilico;
- cherosene;
- olio lampante;
- metanolo;
- metietilchetone (2-butanone);
- metilisobutilchetone;
- blu di metilene;
- nafta solvente;
- essenza di trementina;
- benzina per uso tecnico.
È inoltre precisato che il termine “etanolo assoluto” è usato nel medesimo significato del termine “alcole assoluto” secondo l’IUPAC, e che in tutti gli Stati membri può essere aggiunto un colorante per rendere il prodotto immediatamente identificabile.
Processo comune di denaturazione
Per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia è autorizzato un processo comune per ettolitro di etanolo assoluto, composto da:
- 1,0 litro di alcole isopropilico;
- 1,0 litro di metiletilchetone;
- 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Varianti con concentrazione maggiore e processi specifici nazionali
Per Repubblica ceca e Regno Unito è prevista una concentrazione maggiore del processo comune, pari per ettolitro di etanolo assoluto a:
- 3,0 litri di alcole isopropilico;
- 3,0 litri di metiletilchetone;
- 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Per la Croazia è ammessa, sempre per ettolitro di etanolo assoluto, una formulazione minima composta da:
- 1,0 litro di alcole isopropilico;
- 1,0 litro di metiletilchetone;
- 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Per la Svezia è prevista la seguente composizione, per ettolitro di etanolo assoluto:
- 1,0 litro di alcole isopropilico;
- 2,0 litri di metiletilchetone;
- 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Ulteriori processi di denaturazione per alcuni Stati membri
Il regolamento contempla ulteriori processi per la Repubblica ceca, la Grecia e la Finlandia.
Per la Repubblica ceca sono previste due formulazioni alternative per ettolitro di etanolo assoluto:
- 0,4 litri di nafta solvente, 0,2 litri di cherosene e 0,1 litri di benzina per uso tecnico;
- 3,0 litri di etil terz-butil etere, 1,0 litro di alcole isopropilico, 1,0 litro di benzina senza piombo e 10 milligrammi di fluoresceina.
Per la Grecia, solo l’alcole di bassa qualità, cioè le frazioni di testa e di coda della distillazione, con tenore alcolico non inferiore al 93 % vol e non superiore al 96 % vol, può essere denaturato. Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol devono essere aggiunte:
- 2,0 litri di metanolo;
- 1,0 litro di essenza di trementina;
- 0,50 litri di olio lampante;
- 0,40 grammi di blu di metilene. Il prodotto finale, a 20 °C, deve raggiungere allo stato naturale il 93 % vol.
Per la Finlandia, autorizzata fino al 31 dicembre 2018, sono previste due formulazioni alternative per ettolitro di etanolo assoluto:
- 2,0 litri di metiletilchetone e 3,0 litri di metilisobutilchetone;
- 2,0 litri di acetone e 3,0 litri di metilisobutilchetone.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato dall’articolo 2, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 con quello allegato al regolamento di esecuzione, aggiornando l’elenco dei prodotti e dei processi autorizzati per la completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa.
Notifiche di Romania e Bulgaria e assenza di obiezioni
Le premesse richiamano che la Romania ha notificato il proprio denaturante con effetto dal 1° settembre 2017 e la Bulgaria con effetto dal 1° agosto 2017; la Commissione ha trasmesso tali comunicazioni agli altri Stati membri e non sono pervenute obiezioni.
Processo comune di denaturazione per la maggior parte degli Stati membri
Per Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia è autorizzato, per ettolitro di etanolo assoluto, un processo comune composto da 1,0 litro di alcole isopropilico, 1,0 litro di metiletilchetone e 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Processi con concentrazione maggiore o varianti nazionali
Sono previste formulazioni più concentrate o specifiche per Repubblica ceca, Regno Unito, Croazia e Svezia. In particolare: per Repubblica ceca e Regno Unito 3,0 litri di alcole isopropilico, 3,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammo di denatonium benzoato per ettolitro di etanolo assoluto; per Croazia un minimo di 1,0 litro di alcole isopropilico, 1,0 litro di metiletilchetone e 1,0 grammo di denatonium benzoato; per Svezia 1,0 litro di alcole isopropilico, 2,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammo di denatonium benzoato.
Ulteriori processi di denaturazione per Stati specifici
Sono elencati ulteriori processi per la Repubblica ceca, la Grecia e la Finlandia. Per la Repubblica ceca sono previste due formulazioni alternative basate su nafta solvente/cherosene/benzina per uso tecnico oppure etil terz-butil etere/alcole isopropilico/benzina senza piombo/fluoresceina. Per la Grecia è previsto un processo limitato all’alcole di bassa qualità, con specifiche condizioni di grado alcolico e aggiunta di metanolo, essenza di trementina, olio lampante e blu di metilene. Per la Finlandia, fino al 31 dicembre 2018, sono autorizzate due formulazioni alternative basate su metiletilchetone e metilisobutilchetone oppure acetone e metilisobutilchetone.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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