Regolamento (UE) 2017/2229
Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi. Le modifiche riguardano il piombo, il mercurio, la melamina e il decochinato, sulla base di valutazioni scientifiche EFSA e di un adeguamento della disciplina tecnica ai livelli di rischio e di disponibilità dei prodotti. Il provvedimento è di immediata rilevanza pratica per operatori del settore mangimistico, importatori e produttori di additivi e premiscele.
Modifica i livelli massimi di piombo, mercurio e melamina in taluni prodotti destinati all'alimentazione animale e sopprime la disposizione sul carry-over del decochinato nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali nell'Unione europea, in particolare a materie prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi complementari e mangimi composti. Incide su specifiche categorie di contaminanti e coccidiostatici disciplinati dall'allegato I della direttiva 2002/32/CE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'ossido di rame, taluni prodotti a base di pesce e animali acquatici, il guanidinoacetato e il decochinato.
Modifica dei livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato nei mangimi
Il regolamento interviene sull'allegato I della direttiva 2002/32/CE, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti contenenti sostanze indesiderabili oltre i livelli massimi fissati. La Commissione giustifica l'aggiornamento richiamando pareri scientifici dell'EFSA e la necessità di adeguare la disciplina a evidenze tecniche e alla disponibilità sul mercato di taluni prodotti per mangimi.
Ambito e finalità della modifica
L'atto non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica puntualmente i limiti applicabili ad alcune sostanze indesiderabili e a un coccidiostatico già disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE. Le modifiche riguardano i prodotti destinati all'alimentazione animale nell'Unione, con effetti pratici per produttori di mangimi, additivi, premiscele e operatori che commercializzano ingredienti di origine animale o minerale.
Piombo: adeguamento del limite per l'ossido di rame
La Commissione modifica la riga relativa al piombo nella sezione I dell'allegato I. La motivazione è collegata al parere EFSA sull'ossido di rame come additivo per mangimi: pur potendo presentare in alcuni casi livelli di piombo superiori ai limiti vigenti, l'esposizione derivante dal suo uso non desta preoccupazioni di sicurezza e, con buone pratiche di fabbricazione, non è atteso un superamento sistematico del limite. La nuova tabella conferma la struttura dei limiti per materie prime, foraggi, fosfati, alghe marine calcaree, carbonati, lieviti, additivi del gruppo degli oligoelementi, agenti leganti e antiagglomeranti, premiscele, mangimi complementari e mangimi completi, introducendo per l'ossido di rame un valore specifico di 400 mg/kg nell'ambito degli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi.
Mercurio: revisione dei limiti per prodotti ittici destinati ai mangimi
La modifica del mercurio risponde all'esigenza di rendere disponibile materia prima sufficiente per gli alimenti destinati ad animali da compagnia, in particolare prodotti ottenuti dal tonno. La Commissione osserva infatti che i limiti previgenti erano più restrittivi di quelli applicabili al tonno per il consumo umano, con conseguente scarsa disponibilità di coprodotti e sottoprodotti conformi. Il nuovo testo differenzia i limiti per pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare, per tonno e suoi prodotti destinati a mangimi per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, e per altri prodotti ittici destinati a tali mangimi. È inoltre precisato che il livello massimo della nota 13 si applica sulla base del peso umido.
Melamina: limite specifico per l'acido guanidinoacetico
La riga sulla melamina viene sostituita per coordinare la disciplina con il parere EFSA sull'acido guanidinoacetico (GAA), additivo destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali. Poiché il GAA può contenere melamina come impurità fino a 20 mg/kg e il suo contributo complessivo nei mangimi non pone problemi di sicurezza, il regolamento fissa un livello massimo specifico per tale additivo. La tabella prevede un limite di 2,5 mg/kg per la melamina nei mangimi, con un'eccezione per i prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia, e indica un valore di 2,5 mg/kg per il GAA tra gli additivi per mangimi; restano menzionati urea e biureto nella medesima riga.
Decochinato: soppressione del carry-over inevitabile
La disciplina del decochinato viene aggiornata in ragione del regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014, che ha ridotto da tre giorni a zero giorni il periodo di sospensione. Di conseguenza, viene soppressa la previsione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso. La nuova riga della sezione VII mantiene i limiti massimi per materie prime per mangimi, mangimi composti per specie volatili ovaiole e galline ovaiole oltre 16 settimane, per altre specie animali e per premiscele destinate alla produzione di mangimi non autorizzati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei livelli massimi di piombo
La riga relativa al piombo nella sezione I dell'allegato I è sostituita. Tra le principali modifiche, il livello massimo per gli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi prevede un'eccezione specifica per l'ossido di rame, per il quale è fissato un valore di 400 mg/kg. Restano disciplinate anche le soglie per materie prime per mangimi, foraggi, fosfati, alghe marine calcaree, carbonati, lieviti, agenti leganti e antiagglomeranti, premiscele, mangimi complementari e mangimi completi.
Aggiornamento dei livelli massimi di mercurio
La riga relativa al mercurio nella sezione I è sostituita per adeguare i limiti applicabili ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi, in particolare per mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia. Vengono introdotti livelli differenziati per tonno e per altri prodotti ittici, nonché per carbonato di calcio e carbonato di calcio e magnesio. La nota a piè di pagina 13 è sostituita precisando che il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido.
Nuovo livello massimo di melamina per l'acido guanidinoacetico
La riga relativa alla melamina nella sezione I è sostituita per prevedere espressamente un livello massimo di 2,5 mg/kg per i mangimi, con un'eccezione per gli alimenti per animali da compagnia in scatola. Per taluni additivi per mangimi viene fissato un limite specifico di 2,5 mg/kg per l'acido guanidinoacetico (GAA); per urea e biureto resta indicato il valore di 20 mg/kg per la categoria pertinente.
Modifica della disciplina sul decochinato
La riga relativa al decochinato nella sezione VII è sostituita. È eliminata la precedente disposizione sul carry-over inevitabile nella fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso, in coerenza con la riduzione del periodo di sospensione da tre giorni a zero giorni operata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014. Restano indicati i livelli massimi per materie prime per mangimi, mangimi composti per specie volatili ovaiole e galline ovaiole, altre specie animali e premiscele non autorizzate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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