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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2228

Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

Normativa europea32017R2228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle sostanze cosmetiche soggette a restrizioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. In seguito ai pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e alle segnalazioni degli Stati membri, vengono introdotti limiti specifici per l’olio di arachidi, i suoi estratti e derivati, nonché per le proteine di frumento idrolizzate. Sono inoltre fissati termini transitori per consentire all’industria di adeguare le formulazioni e ritirare i prodotti non conformi.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, introducendo restrizioni per l’olio di arachidi e le proteine di frumento idrolizzate.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato dell’Unione che contengono olio di arachidi, suoi estratti o derivati, nonché proteine di frumento idrolizzate. Le restrizioni riguardano i fabbricanti, gli importatori e gli altri operatori della filiera cosmetica che commercializzano tali prodotti nell’UE. Sono previste due date di applicazione pratica: dal 25 settembre 2018 per l’immissione sul mercato e dal 25 dicembre 2018 per la messa a disposizione sul mercato dei prodotti non conformi.

Modifica delle restrizioni cosmetiche per olio di arachidi e proteine di frumento idrolizzate

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di prodotti cosmetici, aggiornando l’allegato III con nuove restrizioni per due tipologie di sostanze considerate potenzialmente rischiose per la salute umana. Il provvedimento nasce dalle segnalazioni di diversi Stati membri e dai pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che hanno evidenziato la necessità di fissare limiti tecnici specifici.

Presupposti e motivazioni scientifiche

Secondo i considerando, alcuni Stati membri hanno segnalato problemi di sicurezza legati all’uso dell’olio di arachidi, dei suoi estratti e derivati nei cosmetici, con il rischio di sensibilizzazione alle arachidi attraverso esposizione cutanea. Il CSSC, nel parere riveduto del 23 settembre 2014, ha ritenuto che i dati disponibili non consentissero di stabilire un livello sicuro di esposizione cutanea nella popolazione non sensibilizzata, ma ha indicato che la capacità dell’industria di raffinare l’olio fino a livelli di proteine pari o inferiori a 0,5 ppm consente di assumere tale valore come concentrazione massima ammissibile.

Analogamente, per le proteine di frumento idrolizzate, il CSSC, nel parere riveduto del 22 ottobre 2014, ha considerato sicuro l’uso nei cosmetici a condizione che la media del peso molecolare massimo dei peptidi negli idrolizzati sia pari a 3,5 kDa. Il regolamento recepisce tali indicazioni per ridurre il rischio per la salute dei consumatori.

Ambito di applicazione delle restrizioni

Le nuove prescrizioni si applicano ai prodotti cosmetici contenenti:

  • olio di arachidi, estratti e derivati, con riferimento alle sostanze elencate nell’allegato;
  • proteine di frumento idrolizzate.

Per la prima categoria, la restrizione riguarda la concentrazione massima di proteine di arachidi nel preparato finito; per la seconda, il parametro tecnico è il peso molecolare medio dei peptidi presenti negli idrolizzati. Il regolamento agisce tramite la modifica dell’allegato III del regolamento cosmetici, cioè della parte dedicata alle sostanze soggette a restrizione.

Contenuto tecnico delle restrizioni

Per l’olio di arachidi, i suoi estratti e derivati, la concentrazione massima consentita di proteine di arachidi è pari a 0,5 ppm. La tabella di allegato elenca diverse denominazioni chimiche e comuni riconducibili a tale sostanza, tra cui Arachis Hypogaea Oil, Arachis Hypogaea Seedcoat Extract, Arachis Hypogaea Flour, Arachis Hypogaea Fruit Extract, Arachis Hypogaea Sprout Extract, Hydrogenated Peanut Oil, Peanut Acid, Peanut Glycerides, Peanut Oil PEG-6 Esters, Peanutamide MEA, Peanutamide MIPA, Potassium Peanutate, Sodium Peanutamphoacetate, Sodium Peanutate e Sulfated Peanut Oil.

Per le proteine di frumento idrolizzate, la restrizione prevede che il massimo peso molecolare medio dei peptidi negli idrolizzati non superi 3,5 kDa. La voce comprende le proteine idrolizzate del frumento identificate dai numeri CAS indicati nell’allegato.

Termini transitori e commercializzazione

Il regolamento concede all’industria un periodo di adattamento per modificare le formulazioni e organizzare il ritiro dei prodotti non conformi. In particolare:

  • dal 25 settembre 2018 non è consentita l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti cosmetici non conformi contenenti le sostanze soggette a restrizione;
  • dal 25 dicembre 2018 tali prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

Queste date sono richiamate anche nelle note dell’allegato per ciascuna delle due restrizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, inserendo due nuove voci soggette a restrizione.

Restrizione per olio di arachidi, estratti e derivati

Per l’olio di arachidi, i suoi estratti e derivati è fissata una concentrazione massima di proteine di arachidi pari a 0,5 ppm nei preparati pronti per l’uso. La restrizione si applica alle sostanze elencate nell’allegato, tra cui Arachis Hypogaea Oil, Hydrogenated Peanut Oil, Peanut Acid, Peanut Glycerides, Peanut Oil PEG-6 Esters, Peanutamide MEA, Peanutamide MIPA, Potassium Peanutate, Sodium Peanutamphoacetate, Sodium Peanutate e Sulfated Peanut Oil.

Restrizione per proteine di frumento idrolizzate

Per le proteine di frumento idrolizzate è stabilito che il peso molecolare medio massimo dei peptidi negli idrolizzati non deve superare 3,5 kDa. La voce riguarda Hydrolyzed Wheat Proteins con i relativi numeri CAS indicati nell’allegato.

Decorrenza del divieto di immissione sul mercato

Dal 25 settembre 2018 non possono essere immessi sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni che non rispettano le condizioni fissate dal regolamento.

Decorrenza del divieto di messa a disposizione sul mercato

Dal 25 dicembre 2018 non possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici non conformi alle restrizioni introdotte.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisalute pubblicamercato interno

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