Regolamento (UE) 2017/2260
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2260 della Commissione, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 per recepire una modifica intervenuta nei dati identificativi della nave CAPRICORN, inserita nell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia. La modifica non introduce nuove misure sostanziali, ma rettifica informazioni della designazione, in particolare lo Stato di bandiera. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando i dati identificativi della nave CAPRICORN soggetta a misure restrittive relative al petrolio libico.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti nell’Unione che devono dare esecuzione alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, con riferimento specifico alle navi elencate nell’allegato V. L’intervento riguarda la nave CAPRICORN, designata nell’ambito delle misure ONU e sottoposta ai divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia nonché al divieto di accesso ai porti nel territorio dell’Unione. Il regolamento è immediatamente efficace alla pubblicazione e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2260 aggiorna il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che disciplina misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia. L’intervento si limita a recepire una modifica dei dati identificativi della nave CAPRICORN, inserita nell’allegato V tra le navi soggette a misure restrittive in base alla risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica del regolamento è l’articolo 20, lettera b), del regolamento (UE) 2016/44, adottato in collegamento con la decisione (PESC) 2015/1333. Dai considerando emerge che l’allegato V contiene le navi designate dal comitato delle sanzioni ONU e che a tali navi si applicano divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, nonché al loro accesso ai porti dell’Unione. Poiché il comitato del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato il 27 novembre 2017 i dati identificativi della CAPRICORN, l’Unione adegua conseguentemente l’elenco.
Modifica puntuale dell’allegato V
L’articolo 1 dispone che l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. La voce relativa alla nave CAPRICORN viene sostituita integralmente. Restano invariati gli elementi sostanziali della designazione: la nave è inserita nell’elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017), ed è quindi soggetta ai divieti di carico, trasporto o scarico e di ingresso nei porti.
Dati identificativi della nave CAPRICORN
La voce aggiornata conferma che la designazione della nave è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146. I dati supplementari riportano che la nave è stata inserita nell’elenco il 21 luglio 2017, ha numero IMO 8900878 e, il 21 settembre 2017, si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti. La sola modifica sostanziale nel testo sostitutivo riguarda lo Stato di bandiera, indicato ora come "ignoto".
Entrata in vigore e immediata efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale sottolinea la necessità dell’entrata in vigore immediata per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa alla nave CAPRICORN viene sostituita per aggiornare i dati identificativi, in particolare indicando lo Stato di bandiera come "ignoto" anziché Tanzania.
Contenuto della designazione della nave CAPRICORN
La nave CAPRICORN resta iscritta nell’elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017). Permangono i divieti di carico, trasporto o scarico e il divieto di ingresso nei porti. La designazione, ai sensi del punto 11 della risoluzione 2146, è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 e resta valida fino al 18 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della medesima risoluzione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
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