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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2459

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32017R2459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per semplificare la prova del luogo in cui è stabilito il destinatario di alcuni servizi IVA resi a non soggetti passivi. La novità principale consiste nell’introduzione, per alcune prestazioni, di presunzioni specifiche basate su un solo elemento di prova e, per le piccole imprese sotto soglia, su un solo elemento fornito da terzi. La disciplina si coordina con le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2455 e si applica dal 1° gennaio 2019.

Modifica le regole di presunzione del luogo di stabilimento del destinatario per taluni servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a consumatori finali ai fini IVA.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi forniti tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e delle relative disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. Riguarda in particolare le prestazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, con presunzioni sul luogo di stabilimento, indirizzo permanente o residenza abituale del destinatario. Si applica in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2019.

Modifica delle presunzioni sul luogo del destinatario per servizi IVA digitali e di telecomunicazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, riscrivendo l’articolo 24 ter. La finalità è semplificare e rendere più proporzionata la prova del luogo di stabilimento, indirizzo permanente o residenza abituale del destinatario nei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone non soggetti passivi, in coerenza con l’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE.

Contesto e ratio della modifica

Dai considerando emerge che la disciplina precedente imponeva, in determinate circostanze, l’acquisizione di due elementi di prova non contraddittori sul luogo del destinatario, con oneri particolarmente gravosi per gli operatori stabiliti in uno Stato membro, soprattutto per le piccole e medie imprese. La modifica mira quindi a ridurre gli adempimenti probatori quando il volume delle prestazioni è contenuto, coordinandosi con le riforme introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2455, alla quale viene ancorata anche la data di applicazione.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi elettronici a consumatori finali. Le regole operano per determinare, ai fini IVA, dove il destinatario sia considerato stabilito, abbia l’indirizzo permanente o la residenza abituale. Il regolamento ha portata generale nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Presunzioni ordinarie del luogo del destinatario

Il nuovo articolo 24 ter distingue varie ipotesi:

  • per i servizi resi tramite linea terrestre fissa, il destinatario si presume stabilito nel luogo di installazione della linea;
  • per i servizi resi tramite reti mobili, il luogo presunto coincide con il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata;
  • per i servizi che richiedono un decodificatore o dispositivo analogo, o una scheda di ricezione, senza uso di linea fissa, il luogo presunto è quello di installazione del decodificatore o, se non noto, quello di invio della scheda per il suo utilizzo.

Regola residuale basata su elementi di prova

Nei casi non coperti dall’articolo 24 bis né dalle ipotesi specifiche sopra indicate, il prestatore determina il luogo del destinatario sulla base di due elementi di prova non contraddittori tra quelli elencati nell’articolo 24 septies del regolamento 282/2011. Questa è la regola generale per le prestazioni residuali e rappresenta il criterio ordinario di accertamento del luogo del cliente.

Semplificazione per soggetti con volume d’affari limitato

Per le prestazioni rientranti nella regola residuale, se il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni effettuate da una sede o stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100.000 EUR nell’anno civile corrente e nel precedente, è sufficiente un solo elemento di prova. Tale elemento deve provenire da una persona diversa dal fornitore o dal destinatario che abbia partecipato alla prestazione ed essere tra quelli indicati nell’articolo 24 septies, lettere da a) a e). La semplificazione è quindi mirata a ridurre gli oneri soprattutto per le PMI.

Superamento della soglia e determinazione monetaria

Se durante un anno civile la soglia di 100.000 EUR viene superata, la semplificazione cessa di applicarsi da quel momento fino a quando le condizioni richieste non tornano a sussistere. Il corrispondente importo in moneta nazionale deve essere calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE nel giorno dell’adozione del regolamento.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2019. Rimane comunque un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’articolo 24 ter del regolamento 282/2011

L’articolo 24 ter viene riscritto per disciplinare le presunzioni del luogo in cui il destinatario è stabilito, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale, ai fini dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a non soggetti passivi.

Presunzioni specifiche in base al mezzo di fruizione

Se il servizio è reso tramite linea terrestre fissa, si presume il luogo in cui tale linea è installata. Se è reso tramite reti mobili, il luogo è presunto nel paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM. Se il servizio richiede un decodificatore, un dispositivo analogo o una scheda di ricezione senza uso di linea fissa, il luogo è quello di installazione del decodificatore o, se non noto, quello di invio della scheda di ricezione.

Regola residuale e prova del luogo del destinatario

Nei casi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 24 bis e dalle lettere a), b) e c) del nuovo articolo 24 ter, il prestatore presume il luogo del destinatario sulla base di due elementi di prova non contraddittori elencati nell’articolo 24 septies.

Semplificazione per le prestazioni sotto soglia

Per le prestazioni rientranti nella lettera d), se il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni effettuate da una sede o stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100.000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell’anno civile corrente e nel precedente, è sufficiente un solo elemento di prova fornito da una persona diversa dal fornitore o dal destinatario che abbia partecipato alla prestazione, tra quelli indicati nell’articolo 24 septies, lettere da a) a e).

Superamento della soglia e calcolo del controvalore

Se nel corso di un anno civile la soglia di 100.000 EUR viene superata, la semplificazione non si applica da quel momento fino a quando non siano nuovamente soddisfatte le condizioni previste. Il controvalore in moneta nazionale va determinato usando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE il giorno dell’adozione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntoservizi digitalitelecomunicazioniteleradiodiffusionesemplificazione amministrativa

Testo integrale

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