Sentenza n. 684/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1155/2024 - Sez. Lavoro e Previdenza, depositata il 14.2.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 28.3.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1155/2024, concernente l'accredito sulla Carta elettronica del docente di € 500 per ciascuna delle annualità riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione il 28 marzo 2024 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua regolare notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inerzia ministeriale. Ha affermato che la sentenza del giudice ordinario, anche nei confronti dell'Amministrazione, impone di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente e i relativi buoni elettronici di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi sessanta giorni dall'insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivo risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di procedere contro l'ente pubblico per l'esecuzione coattiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di comprovata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può quindi essere calcolata fino all'adempimento spontaneo oppure fino all'esecuzione effettuata dal commissario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessando con l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →