Sentenza del 07/06/2017 n. 14065 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso di 14.041 euro di IRPEF per l’anno d’imposta 2004. La contribuente aveva impugnato il diniego, ma la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 15 aprile 2011, aveva confermato la decisione, ritenendo il ricorso tardivo e privo di sottoscrizione autografa nella copia notificata all’Ufficio. In Cassazione la contribuente ha proposto otto motivi, contestando, tra l’altro, la valutazione della firma riprodotta mediante scansione, le modalità e la tempestività della spedizione tramite Raccomandata On Line, l’effetto sanante della costituzione dell’Amministrazione e un vizio nella composizione del collegio di primo grado; ha inoltre riproposto le questioni di merito sul rimborso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992, e ha dichiarato assorbiti gli altri sette motivi e le questioni di merito. Ha stabilito che la mancanza della firma autografa nella copia notificata all’Amministrazione non comporta di per sé l’inammissibilità quando la firma è presente sull’originale depositato presso la segreteria della Commissione tributaria: si tratta di mera irregolarità, ferma la necessità di verificare la conformità della copia all’originale. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, perché verifichi la presenza della sottoscrizione sull’atto depositato e la conformità tra originale e copia notificata, decidendo sull’ammissibilità del ricorso introduttivo. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la pronuncia sulle spese. La Cassazione non ha deciso se il rimborso fosse dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, commi 3 e 4
Va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, prevede ai comma 3 e 4, che, a pena di inammissibilità, "la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2".
La norma richiede la sottoscrizione sull’originale e sulle copie destinate alle altre parti; tuttavia, secondo la decisione, l’assenza della firma autografa nella copia notificata non determina automaticamente l’inammissibilità se la firma risulta sull’originale depositato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 2
Ritiene allora il Collegio più aderente alla fattispecie in questione quell'orientamento, anch'esso recente, ma sufficientemente consolidato, secondo non ricorre l'inammissibilità ma una mera irregolarità nel caso in cui la sottoscrizione manchi nella copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria, ma sia presente nell'originale del ricorso depositato nella cancelleria del Giudice. Tanto, in coerenza con quanto previsto nell'art. 22, comma 2, del predetto D.Lgs., secondo il quale la sanzione della inammissibilità non trova applicazione qualora un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, in quanto il resistente è sempre nelle condizioni di potere verificare la sussistenza della sottoscrizione sull'originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente.
Se almeno un esemplare dell’atto reca la firma autografa, la mancanza della firma sulla copia notificata all’Amministrazione costituisce una mera irregolarità e non comporta inammissibilità; occorre però verificare che l’originale depositato sia sottoscritto e che la copia notificata gli corrisponda.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1
Peraltro è innegabile l'applicabilità, nel caso all'esame del Collegio, di altro principio ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui l'inversione dello schema procedimentale delineato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, con la notifica della copia dell'atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell'originale, comporta una mera irregolarità e non già una inammissibilità.
La notificazione della copia e il successivo deposito dell’originale, pur invertendo l’ordine procedimentale previsto, costituiscono una mera irregolarità e non causano l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la copia del ricorso notificata all’Ufficio priva di firma autografa non rende automaticamente inammissibile il ricorso se l’originale depositato presso la segreteria è sottoscritto: il giudice deve verificare l’originale e la corrispondenza tra i due esemplari.
- L’inammissibilità per mancanza di sottoscrizione va riferita alla radicale assenza della firma, non alla sola assenza della firma autografa nella copia notificata quando essa compare sull’originale depositato.
- La notificazione della copia e il deposito dell’originale, anche se avvenuti in ordine inverso rispetto allo schema processuale, sono una mera irregolarità e non determinano da soli l’inammissibilità.
- La decisione riguarda esclusivamente l’ammissibilità processuale: non riconosce il diritto al rimborso, che resta da esaminare nel giudizio di rinvio insieme alle questioni ancora rilevanti.
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