Cassazione Civile, Ordinanza n. 19898/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili relativi a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con conseguenti maggiori IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2005. In primo grado il ricorso della società è stato respinto; in appello la contribuente ha sostenuto, da un lato, la propria estraneità alle condotte della società fittizia coinvolta e l'assenza di prova dell'inesistenza delle operazioni, e dall'altro la sopravvenuta disciplina sulla deducibilità dei costi. La CTR ha ritenuto deducibili i costi, ma ha confermato il recupero IVA reputando che, una volta emersa una forte presunzione a favore dell'Ufficio, spettasse alla società provare l'effettività delle operazioni e che il semplice pagamento delle fatture non fosse sufficiente, considerando la contribuente consapevole della frode. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) omessa pronuncia su due questioni di nullità dell'accertamento per violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000; (2) violazione della disciplina IVA e dei principi eurounitari, per avere la CTR invertito l'onere della prova e non richiesto all'Amministrazione di dimostrare che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR indicato le presunzioni poste a base della decisione e per non avere valutato gli elementi difensivi della società; (4) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e omessa pronuncia/motivazione in relazione alla ripresa IVA per un'operazione oggettivamente inesistente, questione che la CTR non avrebbe esaminato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e il quarto motivo; ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR non avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova in materia IVA, poiché non aveva specificato gli elementi oggettivi idonei a dimostrare che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se denunciata come omessa pronuncia, deve essere fatta valere come nullità della sentenza e/o del procedimento, non come mera violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 329 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma statuizione della Corte sul contenuto sostanziale della norma.
art. 260 n. 3 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma statuizione della Corte sul contenuto sostanziale della norma.
art. 7 L. 212/2000
Invocato per denunciare la nullità dell'avviso per motivazione fondata su atti non allegati o non conosciuti; la doglianza è rimasta assorbita dall'inammissibilità del motivo per come formulato.
art. 12 L. 212/2000
Invocato per la dedotta mancata enunciazione delle ragioni della verifica; la doglianza è rimasta assorbita dall'inammissibilità del motivo per come formulato.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non può essere riconosciuta se l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, che l'operazione soggettivamente inesistente era nota o conoscibile dal contribuente con l'ordinaria diligenza.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in relazione al potere di recupero dell'IVA e al quadro probatorio della pretesa fiscale.
art. 17 VI direttiva IVA
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere di provare la consapevolezza della frode grava sull'Amministrazione.
art. 178 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente in coerenza con i principi eurounitari sulla prova della conoscenza della frode ai fini della detrazione IVA.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, impone all'Amministrazione di provare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario/committente; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l'asserita valutazione di fatti e prove non correttamente considerati dalla CTR.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare l'asserita errata valutazione delle prove e delle presunzioni da parte della CTR.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia va dedotta ex art. 360, n. 4, mentre il vizio motivazionale presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito; la formulazione promiscua del motivo può determinarne l'inammissibilità.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Invocato dalla ricorrente per contestare la ripresa IVA relativa a un'operazione oggettivamente inesistente; il motivo è stato ritenuto inammissibile per errata deduzione del vizio processuale.
art. 8 d.l. n. 12/2012
Richiamato quale norma sopravvenuta che ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 in materia di deducibilità dei costi.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
La CTR ha applicato la disciplina sopravvenuta, ritenendo deducibili i costi relativi alle operazioni contestate.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici anche presuntivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode o evasione d'imposta.
- Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto tale onere probatorio sorge a carico del contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato, con la diligenza esigibile da un operatore accorto, tutte le cautele per non essere coinvolto nella frode.
- La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a provare l'estraneità del contribuente alla frode, né la sola mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita esclude la partecipazione consapevole all'operazione illecita.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve essere proposto come nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c.; è inammissibile se si limita a prospettare una violazione di legge senza correlare il vizio alle conseguenze processuali.
- Il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa o insufficiente motivazione sono concettualmente distinti: il primo presuppone la totale mancanza di decisione sulla domanda o eccezione, il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata ma decisa senza adeguata giustificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2021 del 13/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →