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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05065/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, vizi di motivazione e violazione dell'art. 385 c.p. per l'asserita omessa specificazione del titolo detentivo, sostenendo che non fosse chiarito il presupposto della custodia. Inoltre, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva chiarito che il ricorrente era sottoposto a misura cautelare e che il richiamo all'art. 47 O.P. era inconferente, non essendo stata concessa alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'art. 131-bis c.p. con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, valorizzando il consistente lasso di tempo dell'allontanamento e l'assenza di qualsiasi giustificazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La fattispecie di evasione è ravvisabile anche quando l'allontanamento avvenga in violazione della misura cautelare o dell'obbligo di permanenza domiciliare, purché non vi sia alcuna autorizzazione ad allontanarsi.

  • art. 47 O.P.

    Il richiamo a tale norma è stato ritenuto inconferente nel caso concreto, poiché non risultava concessa alcuna autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità quando l'offensività non sia lieve, in ragione della durata dell'allontanamento e dell'assenza di giustificazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già confutate dal giudice di merito.
  • In tema di evasione, è decisivo verificare il titolo restrittivo effettivamente in atto e l'eventuale esistenza di un'autorizzazione ad allontanarsi; in mancanza di tale autorizzazione, l'allontanamento integra la condotta tipica.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'allontanamento abbia avuto una durata significativa e sia privo di qualsiasi giustificazione, trattandosi di apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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