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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39751/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Murciano è stato ritenuto responsabile di essersi appropriato di circa 800.000 euro prelevandoli dal conto corrente della società Project Leader s.r.l. sulla quale aveva la delega ad operare, utilizzando tali somme per pagare quattro fatture da lui emesse. In primo grado era stata contestata una fattispecie con elemento di 'violenza sulle cose', ma la Corte di appello ha ritenuto che mancasse tale elemento e ha riqualificato il fatto in appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., perché l'imputato avrebbe travalicato i limiti della delega e agito uti dominus senza la preventiva autorizzazione del titolare del conto. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) che la riqualificazione ha mutato il fatto storico e violato le norme sul divieto di mutamento dell'imputazione e i diritti della difesa, e (ii) che mancava il dolo specifico dell'appropriazione indebita in ragione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile a suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di merito del ricorso, ritenendo che non vi fosse stato un mutamento radicale del fatto storico e che la qualificazione in appropriazione indebita fosse compatibile con la contestazione (la delega costituiva il presupposto della disponibilità e lo strumento dell'illecito quando utilizzata ultra vires). Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla mancanza del dolo specifico, poiché, secondo la motivazione di merito, Murciano avrebbe dovuto previamente informare e ottenere l'autorizzazione della società prima di prelevare somme tali da azzerare la provvista. Tuttavia, rilevata la non manifesta infondatezza dell'impugnazione e l'intervenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili sul risarcimento del danno e il pagamento della provvisionale a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Nel giudizio di appello era stata esclusa la sussistenza dell'elemento della 'violenza sulle cose' previsto da tale norma per la fattispecie originariamente ipotizzata; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la riqualificazione operata in sua assenza.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che punisce l'appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'agente, pur avendo la delega, travalica i limiti di tale potere e dispone delle somme 'uti dominus' senza preventiva autorizzazione del titolare.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al divieto di mutamento del fatto contestato: la Corte ha precisato che per essere illegittima la riqualificazione deve comportare una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare concretamente la difesa; se il difensore ha avuto la possibilità concreta di difendersi sull'oggetto del processo, la riqualificazione è ammissibile.

  • art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di garanzie difensive in caso di riqualificazione ex officio: la Corte ha osservato che, pur essendovi stata riqualificazione ex officio, l'imputato ha potuto esercitare i mezzi di impugnazione (Cassazione) e quindi non è subito pregiudicato.

  • art. 129 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, conservando tuttavia le statuizioni civili.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da parte del giudice di merito è ammessa se non altera in modo radicale l'oggetto storico dell'imputazione e se l'imputato ha avuto la reale possibilità di difendersi sulla nuova qualificazione.
  • La delega ad operare su un conto altrui conferisce disponibilità materiale delle somme, ma non automaticamente il diritto di disporne 'uti dominus': operazioni che travalicano i limiti della delega e gli accordi possono integrare il reato di appropriazione indebita.
  • L'esistenza di un credito vantato dall'agente non esclude automaticamente il reato di appropriazione indebita se, in base agli accordi intercorsi, l'agente era obbligato a ottenere preventiva autorizzazione o comunicazione prima di prelevare somme rilevanti.
  • La pronuncia di merito che risulta logicamente fondata su fatti e accordi tra le parti deve essere criticata con motivazioni che colgano il fulcro della decisione (obblighi concretamente assunti), altrimenti il motivo risulta generico e inammissibile.
  • L'estinzione del reato per prescrizione estingue gli effetti penali ma non impedisce la conferma delle statuizioni civili (risarcimento/ provvisionale) già riconosciute in favore della parte civile.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare e contestare espressamente i limiti della delega, gli obblighi di informazione previsti dagli accordi e la sussistenza o meno di un'autorizzazione preventiva per prelievi rilevanti, oltre a valutare tempestivamente l'eventuale decorso della prescrizione.

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