Circolare numero 22 del 08-02-2013
Premessa Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori 2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo). 3. Retribuzioni convenzionali in genere. 4. Rapporti di lavoro a tempo parziale. 5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2013 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale. 6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi. 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. 11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013. 12. Aliquote contributive anno 2013. Aggiornamento delle tabelle. Parte II – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica Uniemens – Lista PosPA (Gestione ex Inpdap) 13. Minimale contributivo previsto ai sensi dell’art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell’art.6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 14. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. 15. Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto prevista dall’art. 3 ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e dell’art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 16. Massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 17. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Parte III – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals 18. Lavoratori dello spettacolo. 19. Sportivi professionisti. 20. Assunzioni agevolate. 21. Aliquote contributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2013 i limiti di retribuzione imponibile, i massimali contributivi, le soglie per l’accredito dei contributi e alcuni importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Fornisce inoltre le regole applicative per la generalità dei lavoratori e per categorie particolari, nonché le istruzioni di regolarizzazione per il mese di gennaio 2013. Sono infine richiamati gli importi specifici per spettacolo, sportivi professionisti, congedo straordinario, maternità e contributi aggiuntivi dell’1%.
Minimali, massimali e aliquote contributive per il 2013
Minimali, massimali e aliquote contributive per l’anno 2013
La circolare aggiorna i principali parametri contributivi e previdenziali applicabili per il 2013, distinguendo tra generalità dei lavoratori e categorie particolari. Inoltre indica gli importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, le soglie per l’accredito contributivo, i massimali per alcune gestioni speciali e le modalità di regolarizzazione per il mese di gennaio 2013.
Quadro generale del minimale contributivo
La circolare richiama il principio secondo cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai valori stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, rileva quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il minimo contrattuale non sostituisce i minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla legge, che restano applicabili quando superiori.
Per il 2013, in base alla variazione ISTAT del 3% rilevata per il 2012, i valori minimi sono rivalutati e il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è fissato in 47,07 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD pari a 495,43 euro.
Generalità dei lavoratori e categorie assimilate
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile segue le regole previste per la generalità dei lavoratori. Anche per le cooperative sociali e per le altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ex art. 35 del DPR 797/1955, dal 1° gennaio 2010 trova applicazione il medesimo criterio generale. In questi casi, oltre a paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione, devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale.
La circolare precisa inoltre che, con la piena equiparazione delle modalità di calcolo dell’imponibile contributivo, è cessato il criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione e la retribuzione imponibile deve essere rapportata alle giornate di effettiva occupazione.
Fondo Volo, lavoratori a domicilio e retribuzioni convenzionali
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo Volo, la retribuzione imponibile è determinata secondo l’art. 12 della L. 153/1969 e, in assenza di contratti collettivi nazionali, si applicano i limiti minimi fissati con decreto ministeriale. In ogni caso, la retribuzione imponibile non può essere inferiore al minimale giornaliero di 47,07 euro per il 2013.
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimo giornaliero per il 2013 è pari a 26,15 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, la retribuzione convenzionale mensile 2013 è fissata in 654,00 euro, pari a 26,15 euro moltiplicati per 25 giornate. Per gli equipaggi delle navi da pesca la circolare rinvia a precedenti istruzioni.
Per i lavoratori a domicilio, il minimo giornaliero 2013 è pari a 26,15 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 47,07 euro; resta fermo anche per questa categoria il rispetto del minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Anche nei rapporti di lavoro part-time si applica il principio del minimale contributivo, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile di cui al D.Lgs. 314/1997. Se l’imponibile così determinato è inferiore, va adeguato al minimale orario previsto dalla L. 389/1989 e confermato dal D.Lgs. 61/2000.
La circolare riporta come esempio, per un orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo del minimale orario: 47,07 × 6 / 40 = 7,06 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile
Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici che prevedono aliquote a carico del lavoratore inferiori al 10%. Per il 2013 la prima fascia annua è pari a 45.530,00 euro; mensilmente l’importo è 3.794,00 euro.
La circolare ribadisce che il criterio da seguire è quello della mensilizzazione e che la quota eccedente e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere esposte individualmente in UNIEMENS.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per i soggetti che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2013 è rivalutato a 99.034,00 euro. Viene inoltre ricordato che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.
Le quote retributive eccedenti il massimale e le relative contribuzioni devono essere evidenziate a livello individuale nella denuncia UNIEMENS.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2013 ciò comporta un limite settimanale di 198,17 euro e un limite annuo di 10.305,00 euro.
La circolare precisa, inoltre, che le disposizioni sul minimale di retribuzione giornaliera non si applicano dal 1° gennaio 1984 ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. 250/1958.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
Sono indicati gli importi 2013 già previsti dal D.Lgs. 314/1997 e non concorrenti a formare reddito di lavoro dipendente. Tra i principali: valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa pari a 5,29 euro; fringe benefit con tetto di 258,23 euro; indennità di trasferta in Italia ed estero con importi interi e frazionati; indennità di trasferimento con tetti di 1.549,37 euro per l’Italia e 4.648,11 euro per l’estero; azioni offerte ai dipendenti con tetto di 2.065,83 euro.
Maternità obbligatoria e congedo straordinario
Per l’anno 2013 l’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 151/2001, è pari a 2.059,43 euro. Ai fini UNIEMENS la circolare distingue la quota fino a tale importo, da riportare nell’elemento previsto, e l’eventuale eccedenza, da esporre in un elemento separato.
Per il congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, destinato all’assistenza di persone con handicap grave, la retribuzione annua concedibile non può superare, per il 2013, 46.836,00 euro, in seguito alla rivalutazione del massimale annuo previsto dalla norma.
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro.
Per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 99.034,00 euro. Su tale base si applicano il contributo di solidarietà e, nei limiti previsti, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle fasce di retribuzione eccedenti 45.530,00 euro fino al massimale.
Per gli iscritti già al 31 dicembre 1995 sono previsti massimali giornalieri specifici e fasce progressive di retribuzione imponibile, con contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva applicati sulla parte eccedente i relativi limiti. La circolare riporta le tabelle di fascia e i massimali giornalieri imponibili per ciascuna fascia.
Assunzioni agevolate e aliquote contributive
Per i rapporti di lavoro agevolati indicati con i codici CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT e MI, nei casi in cui la normativa preveda una quota contributiva pari a quella degli apprendisti, l’aliquota IVS è fissata al 10%, ferma restando la quota a carico del lavoratore.
La circolare segnala infine che le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2013 sono in corso di predisposizione e saranno pubblicate con apposito messaggio.
Parte ex Inpdap
Per la gestione ex Inpdap, il minimale contributivo 2013 è fissato in 10.305,00 euro e il massimale annuo della base contributiva e pensionabile in 99.034,00 euro. La prima fascia di retribuzione pensionabile per l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 45.530,00 euro.
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, il massimale contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 181/1997 è rivalutato a 180.523,00 euro. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, la retribuzione annua concedibile per il 2013 non può superare 46.836,00 euro.
Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2013
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2013, non hanno potuto applicare i nuovi valori possono regolarizzare la posizione senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Per i punti da 1 a 5 occorre ricalcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili vigenti dal 1° gennaio 2013 e quelle già assoggettate a contribuzione, riportando le differenze nella denuncia UNIEMENS. Per la regolarizzazione relativa al massimale e alle eccedenze contributive è prevista una specifica istruzione di compilazione.
Punti principali
Principio generale di imponibile contributivo
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, vale quello delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il minimo contrattuale non elimina i minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla legge, che devono comunque essere rispettati se superiori.
Minimali di retribuzione giornaliera per il 2013
Per la generalità dei lavoratori i minimali giornalieri sono rivalutati del 3% sulla base della variazione ISTAT 2012. Il minimale di retribuzione giornaliera per il 2013 è pari a 47,07 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (495,43 euro). Viene precisato che l’obbligo non sussiste per trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche inferiori a tale limite.
Categorie particolari di lavoratori
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi ex DPR 602/1970 e per le cooperative sociali, dal 1° gennaio 2010 si applicano le regole della generalità dei lavoratori, con inclusione di tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale. Per il Fondo Volo la retribuzione imponibile segue l’art. 12 L. 153/1969 e il minimo contrattuale, ma non può comunque scendere sotto il minimale giornaliero di 47,07 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimo giornaliero 2013 è 26,15 euro, da ragguagliare a 47,07 euro, fermo il rispetto del minimo contrattuale.
Retribuzioni convenzionali e pesca
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimo giornaliero 2013 è fissato in 26,15 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne la retribuzione convenzionale mensile 2013 è pari a 654,00 euro, calcolata su 25 giornate. Per gli equipaggi delle navi da pesca si rinvia a istruzioni precedenti.
Part-time e minimale orario
Anche nei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il minimo contributivo di legge, ferma la nozione di retribuzione imponibile del D.Lgs. 314/1997. Se il valore così determinato è inferiore, va applicato il minimale orario previsto dalla L. 389/1989, confermato dal D.Lgs. 61/2000. Con orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario per il 2013 è pari a 7,06 euro (47,07 × 6 / 40).
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia pensionabile
Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%. Per il 2013 la prima fascia annua è pari a 45.530,00 euro e l’importo mensilizzato è 3.794,00 euro. La contribuzione va determinata con criterio di mensilizzazione e riportata in UNIEMENS secondo le regole indicate.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2013 è pari a 99.034,00 euro. Per i dirigenti di aziende industriali è ricordata la soppressione del massimale contributivo specifico dal 1° gennaio 2003. Le quote eccedenti il massimale e le contribuzioni correlate devono essere evidenziate in UNIEMENS.
Limite per accredito dei contributi e esclusioni
Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è il 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio dell’anno. Per il 2013 ciò corrisponde a 198,17 euro settimanali e a 10.305,00 euro annui. È inoltre chiarito che il minimale di retribuzione giornaliera non si applica, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. 250/1958.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Sono riportati gli importi 2013 che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, tra cui: mensa 5,29 euro, fringe benefit 258,23 euro, trasferte Italia ed estero con le rispettive quote intere e frazionate, indennità di trasferimento Italia 1.549,37 euro, estero 4.648,11 euro, e azioni offerte ai dipendenti 2.065,83 euro.
Spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il massimale giornaliero per malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. Per gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, sia nello spettacolo sia nello sport professionistico, il massimale annuo 2013 è 99.034,00 euro; si applicano inoltre i contributi di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle fasce di retribuzione indicate. Per i già iscritti al 31 dicembre 1995 sono fissati specifici massimali giornalieri e fasce progressive di contribuzione.
Maternità obbligatoria e congedo straordinario
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato per il 2013 è pari a 2.059,43 euro. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, la retribuzione annua concedibile non può eccedere 46.836,00 euro per il 2013, in seguito alla rivalutazione dell’importo massimo complessivo previsto dalla norma.
Regolarizzazione di gennaio 2013
Le aziende che non hanno potuto applicare i nuovi valori per il versamento dei contributi di gennaio 2013 possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Per i punti da 1 a 5 devono ricalcolare le differenze tra retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2013 e quelle già assoggettate a contribuzione e riportarle nella denuncia UNIEMENS. Per la regolarizzazione relativa al massimale annuo e alle eccedenze contributive sono impartite istruzioni specifiche.
Parte ex Inpdap e altre istruzioni per il 2013
Per la gestione ex Inpdap, il minimale contributivo 2013 è 10.305,00 euro, il massimale annuo è 99.034,00 euro, la prima fascia per l’aliquota aggiuntiva dell’1% è 45.530,00 euro, il massimale contributivo per direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL e aziende ospedaliere è 180.523,00 euro, e la retribuzione annua concedibile per il congedo straordinario è 46.836,00 euro. Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti sono inoltre specificati i limiti contributivi, i contributi di solidarietà e le fasce giornaliere applicabili. Per le assunzioni agevolate con contribuzione IVS pari a quella degli apprendisti l’aliquota è fissata al 10%.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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