Cassazione Penale, Sentenza n. 24864/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondata la censura sulla natura pubblicistica dell'energia elettrica e sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. anche quando la sottrazione avvenga mediante manomissione del contatore. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Catania, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela in relazione a un furto aggravato di energia elettrica, ritenendo che la manomissione del contatore non integrasse la circostanza aggravante perché il contatore servirebbe solo alla misurazione dei consumi e alla quantificazione del corrispettivo. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che la natura pubblicistica del servizio di energia elettrica non viene meno per il fatto che l'energia sia misurata da un contatore, sia dovuto un corrispettivo o la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo o manomissione dell'impianto.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, c.p.
L'aggravante ricorre quando la cosa sottratta è destinata a un pubblico servizio o a una pubblica utilità; la verifica dipende dalla destinazione del bene, non dal luogo o dalle modalità concrete della sottrazione.
art. 625 c.p.
Norma richiamata in relazione al furto aggravato e alle circostanze aggravanti contestate.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante del furto relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio o pubblica utilità, rileva la natura oggettiva del bene sottratto e della sua destinazione funzionale, non il fatto che la sottrazione sia avvenuta all'interno di un'utenza privata o mediante manomissione del contatore.
- La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell'energia elettrica non viene meno perché il consumo sia misurato da un contatore o perché sia previsto un corrispettivo contrattuale per la prestazione.
- Quando la sottrazione riguardi energia elettrica prelevata dal circuito di distribuzione del pubblico servizio, il bene oggetto della sottrazione è l'energia elettrica in sé e non il contatore; la manomissione dello strumento di misura è solo modalità esecutiva della condotta.
- L'esclusione dell'aggravante non può fondarsi sul solo rilievo che l'energia, una volta convogliata nell'utenza privata, sia ormai collocata in un contesto domestico: tale circostanza può semmai assumere rilievo per altre aggravanti, ma non elide la destinazione originaria al pubblico servizio.
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