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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2025 del 06/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società italiana ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una società svizzera chiedendo, in via principale, la risoluzione o l'annullamento di un accordo di distribuzione sottoscritto nel 2016, con condanna al risarcimento dei danni da inadempimento e da condotta contraria a buona fede e lesiva della salute/pubblica sicurezza; in subordine ha domandato il risarcimento per abuso di dipendenza economica nel rapporto. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano invocando una clausola compromissoria che devolveva ogni controversia derivante da o connessa al contratto ad arbitrato internazionale ICC con sede a Ginevra, e ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. La resistente ha sostenuto l'inammissibilità del regolamento e, nel merito, che l'arbitrato non fosse praticabile per mancato esperimento della mediazione prevista dalla clausola e perché le domande riguarderebbero illeciti extracontrattuali o diritti indisponibili. La Corte ha esaminato solo il profilo di giurisdizione, ritenendo che le domande fossero tutte riconducibili a pretese patrimoniali fondate sull'inadempimento e comunque connesse all'accordo contenente la clausola arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, affermando che la controversia era devoluta ad arbitrato internazionale ICC con sede a Ginevra in forza della clausola compromissoria contrattuale. Ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, ha escluso che potessero essere decise in questa sede le questioni sulla validità, efficacia o eventuale inoperatività della clausola compromissoria una volta instaurato l'arbitrato, e ha compensato le spese per la complessità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile quando il convenuto abbia tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione per effetto di una clausola compromissoria che devolve la lite ad arbitrato estero o internazionale.

  • artt. 817 e 819-ter c.p.c.

    nelle controversie devolute ad arbitrato internazionale rituale, le questioni sulla validità o inefficacia della clausola compromissoria e quelle ostative alla decisione sul merito spettano agli arbitri, non al giudice nazionale.

  • l. 4 gennaio 1994, n. 25

    richiamata per la disciplina storica dell'arbitrato internazionale e per la nozione di internazionalità dell'arbitrato.

  • l. 10 maggio 1970, n. 418

    legge di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, richiamata quale fonte della definizione di arbitrato internazionale.

  • Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961

    resta il parametro definitorio dell'arbitrato commerciale internazionale, ancorato alla sede o residenza estera di almeno una parte o all'esecuzione all'estero di parte rilevante delle prestazioni.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    ha sostituito la precedente disciplina codicistica dell'arbitrato internazionale, ma non ha eliminato il riferimento alla nozione convenzionale di arbitrato internazionale commerciale.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria che devolve a un arbitrato estero o internazionale tutte le controversie derivanti da o connesse a un contratto integra una questione di giurisdizione, deducibile con regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., purché la giurisdizione italiana non sia stata espressamente o tacitamente accettata.
  • Quando la domanda giudiziale mira all'accertamento di inadempimenti contrattuali e alle conseguenti pretese risarcitorie o caducatorie, la controversia resta attratta nell'ambito della clausola arbitrale ampia che copre anche la validità, violazione o risoluzione del contratto.
  • Nell'arbitrato internazionale rituale, la verifica dell'efficacia o dell'invalidità della clausola compromissoria, una volta instaurato il procedimento arbitrale, è riservata agli arbitri; il giudice nazionale non può sostituirsi ad essi nemmeno incidentalmente nel regolamento di giurisdizione.
  • Le contestazioni sull'eventuale mancato avveramento di condizioni procedurali previste dalla clausola arbitrale, ove incidano sulla prosecuzione dell'arbitrato o sulla validità della convenzione, non spostano la giurisdizione del giudice statale quando la lite rientra oggettivamente nel perimetro della clausola compromissoria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

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