Sentenza n. 104/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto della provincia di Parma prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, fasc. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di impiego in qualità di “steward” presso impianti sportivi; - ove occorra, in parte qua, del D.M. 13 agosto 2019 del Ministero dell'Interno e, in particolare, dell'art. 7, comma 2, ove si ritenesse che il potere attribuito dalla norma al Prefetto abbia natura vincolata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di impiego come steward presso impianti sportivi, adottato in ragione di un ammonimento del Questore
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di impiego come steward, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 7, comma 2, del d.m. 13 agosto 2019, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, sviamento, arbitrarietà e falso presupposto. In particolare, ha sostenuto che l’ammonimento del Questore non fosse una misura di prevenzione né formalmente né sostanzialmente; che il provvedimento prefettizio fosse stato adottato mentre il rigetto del ricorso gerarchico contro l’ammonimento era ancora sub iudice; e che il potere prefettizio non fosse vincolato, ma imponesse una valutazione discrezionale dell’idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività di steward. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità dell’art. 7, comma 2, del d.m. 13 agosto 2019 ove interpretato nel senso di introdurre un automatismo preclusivo, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità e buon andamento. L’Amministrazione ha sostenuto che l’ammonimento costituisce sostanzialmente una misura di prevenzione e che, ai sensi dell’art. 11 TULPS, rappresenta causa ostativa all’esercizio dell’attività, senza necessità di attendere la definizione del giudizio sull’impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’ammonimento, pur non essendo espressamente qualificato dal legislatore come misura di prevenzione, sia riconducibile sostanzialmente a tale categoria e, comunque, rientri nell’art. 11 TULPS, espressamente richiamato dall’Allegato A, punto 5, del d.m. 13 agosto 2019. L’ammonimento costituisce quindi causa di inaffidabilità e motivo ostativo allo svolgimento dell’attività di steward, sicché la mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi legittima il divieto prefettizio. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che non esiste una disposizione che obblighi l’Amministrazione ad attendere l’esito del giudizio amministrativo sull’impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico: l’ammonimento resta efficace fino al suo eventuale annullamento e costituisce, nel frattempo, valido presupposto del divieto. È stata inoltre respinta la censura subordinata sull’automatismo, poiché la predeterminazione ministeriale di requisiti incompatibili con l’affidabilità richiesta per un’attività incidente sulla sicurezza pubblica non è irragionevole né sproporzionata; l’art. 11 TULPS prevede infatti una causa immediatamente ostativa alle autorizzazioni di polizia, senza necessità di una valutazione individualizzata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7 d.m. 13 agosto 2019
Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiegare negli stadi gli steward che non posseggano anche uno solo dei requisiti previsti nell'allegato A.
La disposizione impone il divieto quando manchi anche uno solo dei requisiti soggettivi previsti dall'Allegato A; per le fattispecie tipizzate il potere è vincolato.
Allegato A, punto 5, d.m. 13 agosto 2019
Requisiti soggettivi: a) non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...].
Il possesso dei requisiti soggettivi, compresa l'assenza delle situazioni ostative previste dall'art. 11 TULPS, è condizione necessaria per l'impiego come steward.
art. 2-ter d.l. n. 8/2007, convertito dalla l. n. 41/2007
Le società sportive e incaricate dei servizi [...] comunicano i nominativi del personale da impiegare [...] al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego.
La norma primaria attribuisce alla regolazione ministeriale la definizione dei requisiti e demanda al Prefetto il divieto di impiego in caso di loro mancanza.
art. 11, comma 1, n. 2, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
L'ammonimento è causa immediatamente ostativa alle autorizzazioni di polizia e, tramite il richiamo dell'Allegato A del decreto ministeriale, preclude l'impiego come steward.
art. 8 d.l. n. 11/2009
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore è stato considerato dal giudice presupposto efficace e rilevante per il divieto prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata nel dispositivo per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata nel dispositivo insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando la disciplina di un'attività connessa alla sicurezza pubblica prevede che il divieto di impiego sia disposto in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi tipizzati, l'Amministrazione deve applicare la preclusione prevista senza procedere a un'ulteriore valutazione discrezionale dell'idoneità individuale, purché il fatto accertato sia sussumibile nella fattispecie normativa.
- Il richiamo, nella disciplina dei requisiti per gli steward, alle situazioni previste dall'art. 11 TULPS rende ostativo all'impiego il fatto che l'interessato sia sottoposto ad ammonimento, trattandosi di causa di inaffidabilità rilevante per l'esercizio di un'attività collegata alla sicurezza pubblica.
- Un provvedimento amministrativo resta efficace e può costituire presupposto di ulteriori provvedimenti fino al suo eventuale annullamento; pertanto, l'Amministrazione non è tenuta ad attendere la definizione del giudizio instaurato contro il provvedimento presupposto, salvo diversa previsione normativa o sospensione della sua efficacia.
- La predeterminazione regolamentare di requisiti ostativi all'impiego in attività incidenti sulla sicurezza pubblica non viola, di per sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento quando i requisiti siano collegati a fattispecie legalmente previste come cause ostative alle autorizzazioni di polizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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