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Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Aidone, della sentenza del Tribunale di Enna n. 322 del 24 giugno 2024, corretta con ordinanza del 18 luglio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice e difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Comune di Aidone era stato condannato al pagamento, in favore della prima ricorrente, di somme per danno non patrimoniale, danno patrimoniale e spese di consulenza tecnica di parte, nonché, in favore del procuratore distrattario, delle spese legali ed esborsi. Il titolo era stato notificato all’amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione. È stata inoltre chiesta l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Comune di Aidone di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Piazza Armerina, autorizzandolo a compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori e rimborso delle spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato o di altro titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto ricorrevano i presupposti per ordinare il pagamento e predisporre l’intervento sostitutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché il TAR ha ritenuto sufficiente, quale sollecitazione all’adempimento, la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione costituisce, nel caso concreto, condizione per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per la distrazione del contributo unificato in favore del difensore che ha dichiarato di averlo anticipato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una condanna al pagamento consente al giudice di ordinare l’adempimento entro un termine e di nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando il giudice ritenga già adeguatamente garantita l’esecuzione del giudicato dalla previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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