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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25692 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l’anno 2003, il reddito d’impresa della società e i redditi imputati ai soci per trasparenza sulla base degli studi di settore. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo che gli studi di settore costituissero una presunzione semplice, non sufficiente da sola a dimostrare il maggior reddito, e che l’Ufficio non avesse valorizzato adeguatamente elementi contrari, quali il ricorso alla cassa integrazione per sei mesi, il mutamento della clientela e la riduzione dei prezzi. Inoltre, gli avvisi erano stati notificati prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza indicazione di specifiche ragioni di urgenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, poiché vi era stato un accesso dei verificatori presso i locali dell’impresa e successivamente era stato rilasciato un processo verbale di constatazione il 2 novembre 2006, l’avviso notificato il 29 novembre 2006 era illegittimo perché emesso prima della scadenza dei sessanta giorni, senza specifiche e motivate ragioni di particolare urgenza. Il successivo contraddittorio previsto per l’applicazione degli studi di settore non poteva sostituire né eludere il termine previsto dallo Statuto del contribuente. Gli avvisi sono stati quindi dichiarati nulli e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 4.500 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Quando l’accertamento segue un accesso presso i locali del contribuente e il rilascio di un processo verbale di constatazione, il termine dilatorio di sessanta giorni è obbligatorio. La sua violazione determina, di per sé, l’illegittimità dell’avviso notificato ante tempus, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza.

  • Studi di settore

    Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice e non sono sufficienti, da soli, a fondare un accertamento di maggior reddito. L’Ufficio deve instaurare il contraddittorio e considerare gli elementi concreti forniti dal contribuente, motivando adeguatamente la pretesa fiscale.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    Ha affermato che la notifica dell’avviso prima della scadenza del termine di sessanta giorni successivo al verbale di chiusura delle operazioni comporta l’illegittimità dell’atto, salvo la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16602 del 2005

    Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni decisorie, per ottenere la cassazione occorre impugnare con successo ciascuna di esse. Se una ratio autonoma resta valida, la decisione deve essere confermata.

Massime di principio

  • Se un accertamento segue un accesso, un’ispezione o una verifica presso i locali dell’impresa e viene redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni, l’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di notificare l’avviso.
  • La notifica anticipata è legittima solo in presenza di ragioni di particolare urgenza, che devono essere concrete, specifiche e adeguatamente motivate nell’atto o comunque risultare dagli elementi del procedimento.
  • Il contraddittorio previsto per gli studi di settore non sostituisce il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, quando vi sia stato un accesso presso i locali del contribuente: si tratta di garanzie procedimentali diverse e cumulabili.
  • Gli studi di settore non producono automaticamente la prova del maggior reddito. L’Ufficio deve corroborarne l’esito con elementi concreti e confrontarsi con le giustificazioni del contribuente, come crisi aziendale, riduzione dei prezzi, perdita di clientela o riduzione dell’attività.
  • In presenza di più motivazioni autonome a sostegno di una sentenza, chi impugna deve contestarle tutte efficacemente; la sopravvivenza anche di una sola ratio sufficiente può impedire l’accoglimento del ricorso.

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