Sentenza n. 940/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente con accredito di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.500,00. Deduceva la mancata esecuzione spontanea del giudicato. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere messo a disposizione una procedura telematica, accessibile tramite il portale della Carta del docente, per consentire ai destinatari di sentenze favorevoli di attivare il voucher e ritenendo così adempiuto l’obbligo, o comunque gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare l’insuccesso della procedura.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che non era contestata la mancata esecuzione del titolo giudiziale. La procedura telematica indicata dal Ministero, avente natura meramente interna e non prevista da alcuna disposizione di legge, non costituisce né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né misura satisfattoria dell’obbligo giudizialmente accertato. L’obbligazione si estingue soltanto mediante l’effettivo rilascio della Carta elettronica con l’accredito dell’importo esatto di € 1.500,00. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il TAR ne ha richiamato il rispetto ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione che fonda il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione non può considerarsi adempiente per il solo fatto di avere predisposto una procedura interna o telematica non prevista dalla legge: l’adempimento deve concretamente realizzare la prestazione imposta dal giudicato.
- Una procedura amministrativa interna non può essere configurata come condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza se tale condizione non è prevista dalla legge.
- Quando il titolo giudiziale riconosce il diritto a una prestazione specifica, l’obbligazione dell’Amministrazione si estingue soltanto mediante l’effettiva attribuzione della prestazione nelle modalità e per l’importo stabiliti dal titolo, non mediante mere indicazioni operative o comunicazioni all’interessato.
- Accertato l’inadempimento di un giudicato amministrativo o ordinario eseguibile nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →