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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina n. 83 del 3/7/2025 recante aggiudicazione efficace della gara di appalto alla ditta Spagnuolo Ecologia S.r.l., e atti connessi (verbali, graduatoria provvisoria, verifiche, valutazioni, diniego di annullamento in autotulela), e per - la declaratoria di inefficacia e caducazione del contratto eventualmente sottoscritto con la ditta controinteressata; - il riconoscimento del diritto al risarcimento in forma specifica mediante esclusione dalla gara della aggiudicataria e conseguente aggiudicazione della medesima gara in favore della ricorrente ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni; B. Per quanto riguarda il ricorso incidentale: per l’annullamento, - in parte qua, della “lex specialis” (art. 15 del Disciplinare e art. 2 del Capitolato) ove interpretabile in senso lesivo degli interessi della Spagnuolo Ecologia S.r.l.; - in subordine, dell’intera gara.

Giustizia amministrativa202500604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace del lotto 3 di una gara per il servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero di fanghi da impianti di depurazione, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata, sostenendo che quest'ultima avesse indicato nel modello di offerta un prezzo unitario di 129,63 euro/tonnellata, incompatibile con il prezzo complessivo offerto di 754.464,06 euro e con il ribasso dichiarato del 38,27%. Secondo la ricorrente, moltiplicando il prezzo unitario per la quantità presunta di 6.000 tonnellate si sarebbe ottenuto un importo complessivo di 777.780 euro e un ribasso effettivo del 36,36%, inferiore al proprio ribasso del 37,182%; ne sarebbe derivata la necessità di escludere l'aggiudicataria e di aggiudicare la gara alla ricorrente, con domanda subordinata di risarcimento per equivalente e di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. È stato inoltre dedotto il divieto di modificazione dell'offerta economica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l'annullamento parziale della lex specialis, in particolare dell'art. 15 del disciplinare e dell'art. 2 del capitolato, ove interpretati in senso lesivo, o in subordine dell'intera gara.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e accolto parzialmente il ricorso incidentale. Ha rilevato un'incoerenza tra le clausole del disciplinare, del capitolato e il modello di offerta prezzi, accogliendo la censura incidentale limitatamente alla necessità di emendare la lex specialis nei profili incoerenti. Ai fini della graduatoria ha ritenuto decisivo l'importo complessivo soggetto a ribasso, pari a 767.761,60 euro per la ricorrente e a 754.464,06 euro per l'aggiudicataria: quest'ultimo costituisce il prezzo complessivo più basso e l'esborso certo a carico dell'amministrazione, secondo il criterio dell'art. 16 del disciplinare. Il prezzo unitario di 129,63 euro/tonnellata è stato qualificato come errore palese, correggibile mediante una semplice operazione matematica: dividendo l'importo complessivo di 754.464,06 euro per 6.000 tonnellate si ricava il prezzo unitario di 125,74 euro/tonnellata, cui si aggiungono 6,30 euro/tonnellata per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tale ricostruzione coincide con il ribasso dichiarato del 38,27% e con il prezzo contrattuale contabilizzato. Non vi è stata una modificazione dell'offerta economica, perché è rimasto invariato l'importo complessivo offerto e il ribasso, mentre è stata soltanto rettificata l'erronea quantificazione del prezzo unitario attraverso dati già presenti nell'offerta e nella lex specialis. La domanda di inefficacia del contratto e quelle risarcitorie sono state conseguentemente respinte. Le spese di entrambi i ricorsi sono state compensate; il contributo unificato del ricorso incidentale è stato posto a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il criterio di aggiudicazione indicato nella gara era quello del prezzo più basso.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il principio della reciproca fiducia tra amministrazione e operatori economici rileva nella valutazione della fase esecutiva e dell'interpretazione dell'offerta.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Il principio di buona fede è richiamato quale criterio applicabile ai rapporti tra amministrazione e operatore economico.

  • art. 1375 c.c.

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

    La clausola capitolare relativa alla contabilizzazione secondo i prezzi unitari deve essere applicata nella fase esecutiva in conformità al principio di buona fede, escludendo pretese incompatibili con l'importo complessivo offerto.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis e la modulistica presentano incoerenze tra prezzo unitario, prezzo complessivo e ribasso, ai fini dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso può assumere rilievo decisivo l'importo complessivo dell'offerta soggetto a ribasso, se costituisce il dato certo e immediatamente riferibile all'esborso dell'amministrazione.
  • Un errore materiale nel prezzo unitario non comporta modificazione dell'offerta economica quando il dato errato può essere corretto mediante una semplice operazione matematica sulla base di dati già contenuti nell'offerta, senza alterare l'importo complessivo offerto né il ribasso dichiarato.
  • La presenza di clausole incoerenti nella lex specialis e nella modulistica può giustificare l'accoglimento parziale del ricorso incidentale volto a ottenere l'emendazione degli atti di gara, senza comportare necessariamente l'annullamento dell'intera procedura quando l'offerta economicamente più conveniente e la volontà negoziale dell'operatore risultano comunque ricostruibili con certezza.
  • Nella fase esecutiva del contratto pubblico, le clausole relative ai prezzi unitari devono essere interpretate secondo buona fede e in coerenza con l'importo complessivo e il ribasso effettivamente offerti, sicché l'aggiudicatario non può pretendere un corrispettivo incompatibile con tali elementi.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

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