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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15109/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che, dichiarando la non procedibilità per mancata querela, ha ritenuto inammissibile e tardiva la contestazione in dibattimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio, con riferimento al furto di energia elettrica). Il Tribunale aveva escluso la contestazione suppletiva proposta dal PM e aveva dichiarato improcedibile il reato perché la persona offesa non aveva presentato querela entro il termine decorrente dalla riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150). Il PM denunciava che il giudice aveva illegittimamente impedito l'esercizio del potere-dovere del pubblico ministero di formulare nuove contestazioni in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., impedendo così la valutazione della sussistenza dell'aggravante che avrebbe mutato il regime di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per avere precluso al PM la contestazione suppletiva della circostanza aggravante e per avere pronunciato la declaratoria di improcedibilità sulla base della originaria imputazione senza consentire lo svolgimento del contraddittorio e le garanzie difensive ex art.519 c.p.p.. La decisione impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Napoli Nord per riesame, conformemente ai principi enunciati (il PM poteva validamente contestare l'aggravante in dibattimento e il giudice doveva provvedere sulla imputazione modificata dopo aver assicurato il termine difensivo).

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto), n.7

    La circostanza aggravante "beni destinati a pubblico servizio" è idonea a mutare il regime di procedibilità (da querela a d'ufficio) se validamente contestata e provata; la contestazione suppletiva in dibattimento può incidere sul regime di procedibilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma "Cartabia")

    Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie, con decorrenza operativa che ha fatto sorgere i termini per la presentazione della querela; tale mutamento può essere rilevante in dibattimento se emerge una aggravante che pone la fattispecie tra quelle procedibili d'ufficio.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina le nuove contestazioni in dibattimento e la necessità di adeguare l'imputazione agli elementi emersi, a tutela della correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    il pubblico ministero contesta all'imputato

    Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante emersa negli atti senza richiedere autorizzazione del giudice; tale potere non è soggetto a sindacato preventivo del giudice.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione di un fatto nuovo e prevede, per questa ipotesi, l'autorizzazione del presidente del collegio; si differenzia dall'art.517 che riguarda le circostanze aggravanti.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Garantisce all'imputato, ove sia stata proposta contestazione suppletiva, la possibilità di chiedere un termine per preparare la difesa (almeno venti giorni), salvo casi particolari come la recidiva.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria immediata di cause estintive o di improcedibilità quando emergono dagli atti in modo non contestabile; non legittima però una pronuncia de plano che anticipi il momento processuale in cui il PM può validamente formulare nuove contestazioni.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla nullità di ordine generale connessa a vizi nell'esercizio dell'azione penale e nella formulazione dell'imputazione; la preclusione illegittima dell'azione del PM integra nullità rilevante.

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica l'obbligo/dovere del PM di esercitare la azione e di poter procedere alla contestazione suppletiva in dibattimento.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.139/2015

    Richiamata per il principio secondo cui la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un mutamento significativo del quadro processuale e che l'imputato deve godere di garanzie equivalenti a quelle connesse ad altre modifiche dell'imputazione (parità di trattamento con la possibilità di accedere ai riti alternativi).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Barbagallo e altro)

    Costante orientamento secondo cui le contestazioni ai sensi degli artt.516-517 possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale, senza limiti temporali specifici collegati alla fonte degli elementi; il giudice ha il dovere di provvedere sulla imputazione modificata.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può proporre in dibattimento la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ai sensi dell'art.517 c.p.p. senza autorizzazione preventiva del giudice; il giudice non può impedire preventivamente tale contestazione.
  • Se in dibattimento emerge una circostanza aggravante che muta il regime di procedibilità (es. da querela a procedibilità d'ufficio), il giudice deve consentire lo svolgimento del contraddittorio e, se richiesto, concedere il termine difensivo previsto dall'art.519 c.p.p. prima di pronunciare su eventuali cause di improcedibilità.
  • L'art.129 c.p.p. non legittima pronunce immediate che precludano il potere del PM di integrare l'imputazione in un segmento processuale nel quale ciò è consentito; il giudice deve valutare la imputazione così come modificata dal PM.
  • La preclusione illegittima dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM o il rifiuto del giudice di provvedere sulla nuova contestazione può integrare nullità di ordine generale (artt.178-179 c.p.p.) soggetta a rimedio in sede di impugnazione (anche ricorso per cassazione per saltum se ricorrono i presupposti).
  • In situazioni analoghe la corretta sequenza procedurale è: ammissione della contestazione suppletiva da parte del PM, concessione del termine alla difesa ex art.519 c.p.p. se richiesto, acquisizione e valutazione delle risultanze istruttorie, e quindi decisione del giudice sulla imputazione modificata, inclusa la verifica della procedibilità.

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