Sentenza n. 1253/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione n. 41 del 07/05/2022 (pubblicata sul BURP il 26.5.2022) del Consiglio Comunale di Lizzano di approvazione definitiva del piano di interventi di recupero territoriale (PIRT) della fascia costiera, nella parte in cui definisce l’immobile di proprietà della ricorrente “abusivo non sanabile”; - del regolamento del Consiglio comunale di Lizzano, ove interpretato in difformità dell’art. 38 del D.lgs. n. 267/2000; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione definitiva del PIRT della fascia costiera, nella parte in cui qualifica l’immobile della ricorrente come "abusivo non sanabile"; impugnato anche il regolamento consiliare ove interpretato in contrasto con l’art. 38 TUEL
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un immobile sito in località Bagnara, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Lizzano n. 41 del 7 maggio 2022, pubblicata il 26 maggio 2022, di approvazione definitiva del PIRT della fascia costiera. Nell’elaborato planimetrico l’immobile era qualificato come "abusivo non sanabile", benché il marito della ricorrente avesse presentato una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985, ancora formalmente pendente. Con il primo motivo ha sostenuto che la definizione della pratica di condono dovesse precedere l’approvazione della disciplina pianificatoria attuativa. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del PIRT e mancato preavviso di rigetto dell’istanza di condono. Con il terzo ha contestato l’insufficienza della motivazione circa il rigetto, espresso o implicito, del condono e la qualificazione dell’immobile come non sanabile. Con il quarto ha denunciato la violazione dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, assumendo che la deliberazione fosse stata approvata senza il quorum prescritto. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione della successiva deliberazione regionale di approvazione del PIRT e ha contestato nel merito l’automatica subordinazione del piano alla definizione della sanatoria, l’applicabilità degli obblighi partecipativi e la tempestività della documentazione integrativa prodotta nella pratica di condono.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nel merito. Ha respinto il quarto motivo: l’art. 38, comma 2, TUEL non si applicava alla fattispecie, poiché il Comune non aveva adeguato il proprio statuto o regolamento consiliare alla nuova disciplina e l’art. 273, comma 6, TUEL faceva salva la disciplina previgente dell’art. 127 del r.d. n. 148/1915; in seconda convocazione era quindi sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri. Ha respinto il primo motivo, affermando che il PIRT e la domanda di condono sono procedimenti autonomi e che l’approvazione del piano può intervenire mentre la sanatoria è ancora pendente: il PIRT richiede la verifica della sanabilità degli immobili, ma non presuppone necessariamente la previa adozione di un provvedimento espresso di condono. Ha respinto il secondo motivo perché il PIRT è un atto generale di pianificazione, per il quale l’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990 esclude le ordinarie garanzie partecipative; inoltre, l’art. 10-bis riguarda i procedimenti a istanza di parte, mentre l’approvazione del PIRT era stata avviata d’ufficio. Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che la domanda di condono era stata presentata dal marito e che, comunque, l’integrazione documentale richiesta dal Comune il 13 ottobre 2016 era stata trasmessa solo il 29 maggio 2018, circa un anno e mezzo dopo la scadenza del termine di 90 giorni. La domanda era pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 37, lettera d), della legge n. 662/1996, applicabile alle domande disciplinate dalla legge n. 47/1985; non erano state dedotte né provate circostanze idonee a giustificare la rimessione in termini. Il ricorso è stato integralmente respinto. Spese di lite compensate per la peculiarità della vicenda; il contributo unificato versato dalla ricorrente è dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. 267/2000
L’art. 38 co. 2 d.lgs. 267/2000, nel disciplinare il quorum strutturale per la validità delle delibere dei Consigli comunali e provinciali («Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia»), pone una prescrizione riferita ai regolamenti adottati successivamente entrata in vigore del TUEL.
Il quorum minimo di un terzo dei consiglieri previsto dall’art. 38, comma 2, opera attraverso i regolamenti adottati o adeguati dopo l’entrata in vigore del TUEL; se manca un adeguamento regolamentare, trova applicazione la disciplina previgente fatta salva dal TUEL.
art. 273, comma 6, d.lgs. 267/2000
La norma menzionata assegna efficacia ultrattiva alle disposizioni inter alia in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere dell’organo collegiale: ne consegue che, in assenza di una disposizione regolamentare comunale sul funzionamento del consiglio comunale che abbia espressamente adeguato la disciplina regolamentare comunale ai principi contenuti nel d. lgs. 267/2000, i Consigli comunali possano validamente deliberare in seconda convocazione, purché intervengano almeno quattro membri (cfr. amplius TAR Puglia, Bari, Sez. I, 8 marzo 2021, nn. 426 e 427).
In assenza di un regolamento consiliare adeguato al TUEL, resta applicabile in via ultrattiva la disciplina previgente, che consente la deliberazione in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro membri.
art. 127 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
Quanto alla disciplina intertemporale, l’art. 273, co. 6 d.lgs. 267/2000 fa espressamente salva l’applicazione dell’art. 127 del R.D. 04/02/1915 n. 148/1915 (recante “Testo unico della legge comunale e provinciale”), ove è stabilito che «i consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri».
La disciplina previgente stabilisce, per la seconda convocazione, la validità delle deliberazioni comunali purché siano presenti almeno quattro consiglieri.
art. 34, comma 2, c.p.a.
L’esame della censura assume priorità logica, in quanto il suo accoglimento è suscettibile di comportare il travolgimento integrale della determinazione, con conseguente assorbimento dei profili di merito sollevati dalla ricorrente a norma dell’art. 34, co. 2 c.p.a.
La disposizione è richiamata per la possibilità che l’accoglimento della censura demolitoria assorba i profili di merito; nel caso concreto il motivo preliminare è stato esaminato e respinto, sicché il TAR ha scrutinato anche le altre doglianze.
art. 7.08 NTA del PUTT/P della Regione Puglia
Alla luce di tale previsione, l’approvazione del PIRT è subordinata all’indagine in ordine alla sanabilità degli immobili abusivi a norma della disciplina ordinaria (donde il richiamo alla legge n. 47/1985: Cons. Stato, Sez. IV, 05/11/2025 n. 8623). L’Amministrazione è cioè chiamata a verificare i presupposti sostanziali e procedimentali per la sanatoria degli immobili ricompresi nel Piano, di talché l’assenza di un provvedimento espresso di sanatoria non è ictu oculi ostativo all’approvazione della disciplina pianificatoria.
Il PIRT comporta la verifica della sanabilità degli immobili abusivi inclusi, ma la previa conclusione espressa della domanda di condono non è condizione necessaria per approvare la pianificazione.
art. 13, comma 1, l. 241/1990
L’art. 13, co. 1 legge n. 241/1990 esclude l’applicazione degli istituti in materia di partecipazione procedimentale con riguardo «all’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti […] di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione».
Gli ordinari istituti di partecipazione procedimentale della legge n. 241/1990 non si applicano all’attività diretta all’emanazione di atti di pianificazione e programmazione, che resta regolata dalle specifiche norme di formazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Quanto poi all’omesso invio del preavviso di rigetto, in aggiunta all’esclusione normativa prevista dall’art. 13 legge n. 241/1990, va osservato che il procedimento diretto all’emanazione del PIRT è stato avviato ad iniziativa ufficiosa dell’Amministrazione, di talché a fortiori non è predicabile la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 (applicabile ai soli «procedimenti ad istanza di parte»).
Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis è riferito ai procedimenti avviati su istanza di parte e non è dovuto nel procedimento d’ufficio per l’approvazione del PIRT.
art. 2, comma 37, lettera d), l. 662/1996
Egli è dunque incorso nella causa di improcedibilità dell’istanza di sanatoria prevista dall’art. 2, co. 37 lett. d) legge n. 662/1996, applicabile alle domande di condono disciplinate dall’art. 35 legge n. 47/1985 in forza dell’art. 49, co. 7 ultimo periodo legge n. 49/1997 (cfr. sul punto da ultimo ex plurimis Cons. Stato, Sez. VII, 24/06/2026 n. 5056).
La mancata produzione della documentazione integrativa entro il termine assegnato determina l’improcedibilità della domanda di condono ai sensi dell’art. 2, comma 37, lettera d), applicabile alle domande disciplinate dall’art. 35 della legge n. 47/1985.
Massime di principio
- L’approvazione di un PIRT può intervenire anche mentre è pendente una domanda di condono relativa a un immobile compreso nel piano: la disciplina pianificatoria richiede la verifica dei presupposti di sanabilità, ma non la previa conclusione espressa del procedimento di condono.
- Gli ordinari obblighi di comunicazione di avvio del procedimento non si applicano all’attività diretta all’emanazione di atti generali di pianificazione urbanistica, ferma l’applicazione delle specifiche regole pubblicitarie e procedimentali previste per la loro formazione.
- Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è riferito ai procedimenti a istanza di parte e non è dovuto nell’ambito del procedimento d’ufficio di approvazione di un piano urbanistico.
- In mancanza di un adeguamento del regolamento consiliare ai principi dell’art. 38, comma 2, TUEL, opera la disciplina previgente fatta salva dall’art. 273, comma 6, TUEL, che consente in seconda convocazione la validità delle deliberazioni comunali con la presenza di almeno quattro consiglieri.
- La documentazione integrativa richiesta per una domanda di condono deve essere prodotta entro il termine assegnato; la sua trasmissione tardiva determina l’improcedibilità della domanda, salvo che siano dedotte e comprovate circostanze idonee a giustificare la rimessione in termini.
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