Cassazione Civile, Ordinanza n. 35861/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato alcuni avvisi di accertamento con cui l'Ufficio contestava al loro studio legale il conseguimento di un maggior reddito per l'anno 2005 e, in conseguenza, maggiori imponibili in capo ai singoli associati. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell'originaria domanda di annullamento. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno però dato atto, con separate memorie, dell'intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale presentazione dell'istanza di definizione della lite e della mancata presentazione, da parte dell'Agenzia, di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e che non ricorre il presupposto per il cd. doppio contributo unificato, perché l'impedimento all'esame del merito deriva dall'adesione sopravvenuta alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La rituale adesione alla definizione agevolata della lite comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'esame del merito del ricorso è precluso da una causa sopravvenuta quale l'adesione alla definizione agevolata della lite.
d.l. n. 119 del 2018
È il quadro normativo della definizione agevolata del carico pendente che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione rituale a una definizione agevolata della lite fiscale determina l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere, purché risulti la corretta presentazione dell'istanza e il mancato impulso alla trattazione da parte dell'Amministrazione nei termini previsti.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il mancato esame del ricorso dipende da una causa sopravvenuta che ha reso improcedibile l'esame del merito, come l'adesione alla sanatoria delle liti pendenti.
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