Regolamento (UE) 2025/350
Regolamento (UE) 2025/350 della Commissione, del 21 febbraio 2025, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’autorizzazione di una nuova indicazione sulla salute relativa ad Appethyl® e alla riduzione del peso corporeo nel quadro di una lieve restrizione calorica. La Commissione, sulla base del parere scientifico dell’EFSA, ha ritenuto non dimostrato il necessario nesso di causa-effetto tra il consumo della sostanza e l’effetto salutistico rivendicato. Di conseguenza, l’indicazione non può essere inserita nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Rifiuto dell’autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa ad Appethyl® e alla riduzione del peso corporeo.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare alle domande di autorizzazione presentate dagli operatori del settore alimentare e valutate dalla Commissione previa consultazione dell’EFSA. Il regolamento riguarda specificamente l’indicazione proposta per Appethyl®, un estratto acquoso di foglie di spinaci standardizzato mediante il processo di fabbricazione e la sua capacità di inibizione della lipasi/colipasi in vitro, e ne nega l’inclusione nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite. Ha applicazione generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute relativa ad Appethyl®
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006, che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La Commissione, richiamando la necessità che le indicazioni siano scientificamente fondate, decide di non autorizzare l’indicazione proposta da Greenleaf Medical AB relativa ad Appethyl® e alla riduzione del peso corporeo.
Contesto procedurale e base normativa
Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, le domande di autorizzazione possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro; le domande valide sono poi trasmesse all’EFSA per la valutazione scientifica e, per informazione, alla Commissione e agli Stati membri. La decisione finale sull’autorizzazione spetta alla Commissione, che deve tenere conto del parere dell’EFSA.
Valutazione scientifica dell’EFSA
La domanda esaminata riguarda l’indicazione: «Appethyl® contribuisce alla riduzione del peso corporeo nel quadro di una lieve restrizione calorica» (domanda n. EFSA-Q-2022-00096). L’EFSA, nel parere adottato il 31 agosto 2023 e trasmesso alla Commissione e agli Stati membri nell’autunno 2023, ha ritenuto che l’alimento/componente fosse sufficientemente caratterizzato. Tuttavia, non ha riscontrato un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Appethyl® e la riduzione del peso corporeo alle condizioni d’uso proposte.
Decisione di non inclusione nell’elenco UE
Sulla base di tale esito, la Commissione dispone che l’indicazione non sia inclusa nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento recepisce quindi un esito negativo della valutazione scientifica, escludendo la possibilità di utilizzo autorizzato della claim in ambito UE.
Consultazioni e iter finale
Dopo la pubblicazione del parere EFSA, la Commissione segnala di non aver ricevuto osservazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Gli Stati membri sono stati inoltre consultati nel gruppo di lavoro sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute del 17 novembre 2023. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Tale quadro prevede che le indicazioni sulla salute siano vietate salvo autorizzazione della Commissione e inserimento nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite.
Valutazione scientifica dell’EFSA
A seguito della domanda presentata da Greenleaf Medical AB (domanda n. EFSA-Q-2022-00096), l’EFSA ha adottato il parere scientifico il 31 agosto 2023 e lo ha trasmesso alla Commissione e agli Stati membri rispettivamente l’11 ottobre e il 9 novembre 2023. L’EFSA ha riconosciuto la sufficiente caratterizzazione dell’alimento/componente, ma non ha ravvisato un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Appethyl® e la riduzione del peso corporeo alle condizioni d’uso proposte.
Rifiuto dell’autorizzazione
L’indicazione proposta, formulata come «Appethyl® contribuisce alla riduzione del peso corporeo nel quadro di una lieve restrizione calorica», non è inclusa nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il rifiuto deriva dalla mancata dimostrazione scientifica richiesta dal regolamento.
Consultazioni e assenza di osservazioni
Dopo la pubblicazione del parere EFSA, la Commissione non ha ricevuto osservazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Gli Stati membri sono stati consultati nel gruppo di lavoro sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute del 17 novembre 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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