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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/356

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/356 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi

Normativa europea32025R0356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime di divieto temporaneo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, sulla base di una nuova valutazione scientifica dell’EFSA. In particolare, elimina Leucinodes pseudorbonalis dall’elenco degli organismi nocivi soggetti a divieto, poiché non presenta più un rischio fitosanitario inaccettabile per l’Unione. Contestualmente, conferma il divieto per gli altri organismi elencati, precisandone i codici EPPO e la data di scadenza del divieto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per aggiornare l’elenco degli organismi nocivi soggetti al divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione europea agli organismi nocivi elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda, in particolare, i divieti temporanei di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di tali organismi nocivi. Viene escluso dall’elenco Leucinodes pseudorbonalis, ritenuto dall’EFSA non più associato a un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell’Unione.

Modifica del divieto temporaneo per determinati organismi nocivi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/356 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, che disciplina il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di alcuni organismi nocivi nel territorio dell’Unione. La modifica è adottata in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e si fonda, in particolare, su un nuovo parere scientifico EFSA del 2024 relativo alle specie africane di Leucinodes.

Razionale della modifica

Dai considerando emerge che Leucinodes pseudorbonalis era stato inizialmente incluso nell’allegato del regolamento (UE) 2022/1941 sulla base di una classificazione fitosanitaria allora disponibile. Tuttavia, l’EFSA ha successivamente concluso che la probabilità e l’impatto previsto dell’insediamento di tale organismo nell’Unione sono molto bassi. La Commissione ne trae la conseguenza che l’organismo non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile per l’Unione e non rientra più tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ai sensi dell’allegato I, sezione 1 o sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Modifiche agli articoli del regolamento (UE) 2022/1941

L’articolo 1 del regolamento 2025/356 sostituisce gli articoli 1 e 2 del regolamento del 2022. Il nuovo articolo 1 conferma che, nel territorio dell’Unione, non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell’allegato fino alla data stabilita per ciascun organismo. Il nuovo articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato: elenco degli organismi ancora soggetti al divieto

L’allegato del regolamento del 2022 è sostituito con un nuovo elenco che, per ciascun organismo nocivo, indica anche il codice EPPO e la data di scadenza del divieto, al fine di agevolarne l’individuazione e la verifica della durata delle misure. Restano soggetti al divieto:

  • Chloridea virescens Fabricius [HELIVI], con scadenza del divieto al 31 maggio 2027;
  • Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA], con scadenza del divieto al 31 maggio 2027;
  • Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI], con scadenza del divieto al 31 maggio 2027;
  • Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR], con scadenza del divieto al 31 maggio 2027.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore fitosanitario, il regolamento comporta la necessità di verificare l’eventuale riconducibilità delle piante o dei materiali interessati agli organismi ancora inclusi nell’allegato, tenendo conto dei relativi codici EPPO e della data di scadenza del divieto. Leucinodes pseudorbonalis esce invece dal perimetro delle misure temporanee, con conseguente cessazione del divieto previsto dal regolamento (UE) 2022/1941 per tale organismo.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato il 21 febbraio 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 febbraio 2025. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del regolamento (UE) 2022/1941

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 in base all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Gli articoli 1 e 2 del regolamento del 2022 sono sostituiti per confermare il divieto temporaneo di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio degli organismi nocivi elencati nell’allegato fino alla data ivi indicata.

Esclusione di Leucinodes pseudorbonalis

Alla luce del parere scientifico EFSA del 2024, la Commissione conclude che Leucinodes pseudorbonalis non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell’Unione e non soddisfa i criteri degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Di conseguenza, tale organismo è rimosso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 e non è più soggetto alle misure temporanee adottate ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Allegato con elenco aggiornato degli organismi soggetti al divieto

L’allegato sostituito elenca gli organismi nocivi soggetti al divieto, con indicazione del rispettivo codice EPPO e della data di scadenza del divieto. Restano inclusi: Chloridea virescens [HELIVI], Homona magnanima [HOMOMA], Resseliella citrifrugis [RESSCI] e Spodoptera ornithogalli [PRODOR], tutti con scadenza del divieto al 31 maggio 2027.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprotezione delle piantesalute vegetalemisure fitosanitariemercato interno

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