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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/355

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/355 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda la determinazione delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione

Normativa europea32025R0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 sulla base di un riesame periodico del rischio fitosanitario e dei dati di intercettazione delle partite importate. La Commissione modifica sia la regola di esclusione dalle frequenze ridotte per le merci assoggettate a misure fitosanitarie specifiche, sia l’allegato I con nuove frequenze minime di controllo per numerose combinazioni prodotto/paese d’origine. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o marzo 2025, dopo l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Modifica le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione. Incide in particolare sulle frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per specifiche merci e specifici paesi d’origine elencati nell’allegato I sostituito. Esclude dalle frequenze ridotte le piante destinate alla piantagione e, più in generale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti soggetti a misure relative alla loro introduzione nell’Unione previste dagli atti adottati ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, per i quali si applicano controlli al 100 % quando ricorre tale disciplina specifica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/355 della Commissione

Il regolamento aggiorna il sistema uniforme di determinazione delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione, disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389. La revisione è motivata dall’esigenza di adeguare le frequenze al rischio fitosanitario effettivo, sulla base dei dati raccolti tramite IMSOC, delle informazioni fornite dagli Stati membri e dell’esperienza maturata nel triennio 2022-2024.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione evidenzia che, per coerenza e chiarezza giuridica, le frequenze ridotte non devono applicarsi alle merci soggette a specifiche misure di introduzione nell’Unione previste dal regolamento (UE) 2016/2031, mentre per altre merci è necessario calibrare le frequenze in funzione del rischio e dell’andamento delle intercettazioni.

Modifica dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

L’articolo 1 del nuovo regolamento sostituisce l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389. Le frequenze ridotte di cui al paragrafo 3 non si applicano:

  • alle piante destinate alla piantagione;
  • a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell’Unione prevista negli atti adottati ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, e 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

La modifica chiarisce quindi che la deroga alle frequenze ridotte opera solo quando vi siano misure specifiche di introduzione nell’Unione previste dalla normativa fitosanitaria di base.

Aggiornamento dell’allegato I: frequenze minime di controllo

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è sostituito integralmente. Il nuovo allegato stabilisce, per numerose merci e paesi d’origine, la frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici, espressa in percentuale.

Tra le principali categorie disciplinate figurano:

  • fiori recisi, con frequenze differenziate per Dianthus, Gypsophila, Phoenix e Rosa in relazione ai paesi d’origine;
  • frutti, con frequenze per Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis e, tra gli altri, Citrus, Malus, Prunus, Pyrus, Vaccinium, Mangifera e Passiflora;
  • ortaggi, in particolare Solanum lycopersicum e altre radici e tubercoli;
  • radici e tubercoli di Curcuma longa;
  • macchine usate, limitatamente a macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali.

Le frequenze variano sensibilmente in funzione del prodotto e del paese di origine, con valori dal 1 % al 75 %.

Logica delle modifiche alle frequenze

Il considerando del regolamento spiega che la revisione si fonda su un metodo basato sul rischio e sulle statistiche, tenendo conto di:

  • indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  • numero di partite controllate nell’anno precedente;
  • numero di non conformità per presenza di organismi nocivi da quarantena;
  • numero di partite notificate per motivi diversi dalla presenza di tali organismi;
  • altri fattori pertinenti per la valutazione del rischio fitosanitario.

Sulla base di tale analisi, alcune frequenze vengono ridotte per effetto di un numero inferiore di intercettazioni, mentre altre vengono aumentate per assicurare un numero minimo di controlli o per rispondere a intercettazioni di partite contaminate.

Principali riduzioni e aumenti

Tra gli adeguamenti più significativi, il regolamento prevede:

  • riduzioni per i fiori recisi di Dianthus e Gypsophila originari dell’Ecuador e del Kenya, per frutti di Malus, Prunus e Pyrus originari di paesi terzi europei, per Citrus originari di Egitto, Israele e Turchia, per Pyrus originari della Cina, per Solanum lycopersicum originario delle Isole Canarie e per macchine usate originarie di tutti i paesi terzi;
  • aumenti per Citrus originari del Marocco e degli Stati Uniti, Malus originari dell’Argentina e della Nuova Zelanda, Prunus e Vaccinium originari del Cile;
  • ulteriori aumenti per Aster originario dello Zimbabwe, Rosa originaria dello Zambia, Fragaria originaria dell’Egitto, Persea americana originaria del Camerun e Curcuma longa originaria della Thailandia.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o marzo 2025. Per gli operatori e per le autorità competenti ciò implica la necessità di adeguare tempestivamente le procedure di controllo alle nuove frequenze dal momento di applicazione effettiva.

Portata pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori dell’importazione agroalimentare e fitosanitaria, il testo è rilevante perché incide direttamente sulla pianificazione doganale e sui costi/compliance delle importazioni. La frequenza dei controlli può infatti influenzare tempi di sdoganamento, rischio di fermo partita, costi logistici e programmazione degli approvvigionamenti, soprattutto per le merci e le origini espressamente elencate nell’allegato I sostituito.

Disposizioni principali

Modifica della disciplina sulle frequenze ridotte

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è sostituito per precisare che le frequenze ridotte di cui al paragrafo 3 non si applicano: a) alle piante destinate alla piantagione; b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell’Unione prevista negli atti adottati conformemente agli articoli 28, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, e 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Sostituzione dell’allegato I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è sostituito integralmente con nuove frequenze minime di controlli di identità e controlli fisici per specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, in funzione del paese d’origine. Sono previsti, tra l’altro, adeguamenti per fiori recisi, frutti, ortaggi, radici e tubercoli e macchine usate, con frequenze variabili dal 1 % al 75 % secondo il rischio e l’origine.

Riduzioni delle frequenze per talune merci

Le frequenze minime sono ridotte, tra l’altro, per fiori recisi di Dianthus e Gypsophila originari dell’Ecuador e del Kenya, per frutti di Malus, Prunus e Pyrus originari di paesi terzi europei, per Citrus originari di Egitto, Israele e Turchia, per Pyrus originari della Cina, per Solanum lycopersicum originario delle Isole Canarie e per macchine usate originarie di tutti i paesi terzi.

Aumenti delle frequenze per talune merci

Le frequenze minime sono aumentate per frutti di Citrus originari del Marocco e degli Stati Uniti, di Malus originari dell’Argentina e della Nuova Zelanda e di Prunus e Vaccinium originari del Cile, nonché per fiori recisi di Aster originari dello Zimbabwe e di Rosa originari dello Zambia, per frutti di Fragaria originari dell’Egitto e di Persea americana originari del Camerun e per radici e tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia.

Motivazione e criterio di revisione del rischio

La Commissione richiama il riesame annuale delle frequenze previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 e indica che la determinazione è stata effettuata sulla base di un metodo basato sul rischio e sulle statistiche, considerando variabili come il livello di mobilità degli organismi nocivi, il numero di partite controllate, le non conformità riscontrate, le notifiche per altri motivi e ulteriori fattori pertinenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o marzo 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazionisicurezza fitosanitaria

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