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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/354

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/354 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con piani di controllo approvati e gli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca

Normativa europea32025R0354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema UE di autorizzazione all’ingresso di determinati animali e merci di origine animale provenienti da paesi terzi, modificando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Le modifiche riguardano soprattutto l’aggiornamento degli elenchi dei paesi con piani di controllo approvati, la soppressione di varie indicazioni ormai non più attuali e l’estensione della voce Armenia ai pesci e ai prodotti ottenuti da pesci. L’atto si innesta sul quadro del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2022/2292. È direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 relativi ai paesi terzi con piani di controllo approvati e ai paesi terzi autorizzati all’ingresso di determinati prodotti della pesca e altri prodotti di origine animale nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai paesi terzi e, ove pertinente, alle loro regioni che esportano nell’Unione determinati animali destinati alla produzione di alimenti e alcune merci destinate al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale e prodotti della pesca disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’intervento riguarda gli elenchi di cui all’allegato -I (paesi terzi con piani di controllo approvati) e all’allegato IX (voce Armenia) del regolamento 2021/405. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna le condizioni di accesso per specifici paesi e specifiche categorie merceologiche; si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica degli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti di origine animale e prodotti della pesca

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/354 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che costituisce gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L’atto si colloca nel sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 e nel quadro più specifico del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che richiede, per talune categorie di prodotti, l’esistenza di piani di controllo approvati o di garanzie equivalenti.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento richiama anzitutto l’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 come base giuridica. Ricorda inoltre che l’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento consente di subordinare l’ingresso nell’Unione di determinate partite alla provenienza da paesi terzi o regioni inclusi in un elenco della Commissione. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 integra tale disciplina stabilendo requisiti specifici per animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, con particolare riguardo ai piani di controllo sulle sostanze farmacologicamente attive, sugli antiparassitari e sui contaminanti.

Modifiche all’allegato -I: paesi con piani di controllo approvati

La modifica più rilevante consiste nella sostituzione integrale dell’allegato -I del regolamento 2021/405. Tale allegato elenca i paesi terzi o le regioni con piani di controllo approvati per specifiche categorie di animali e merci. Il nuovo testo recepisce l’evoluzione delle valutazioni della Commissione sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dai paesi interessati.

Tra gli aggiornamenti positivi figurano:

  • Brasile: approvazione del piano di controllo per le uova, con passaggio dall’indicazione «O» alla «X»;
  • Kazakhstan: approvazione del piano di controllo per il miele, con inserimento della «X» per «Miele»;
  • Singapore: approvazione del piano di controllo anche per i crostacei in acquacoltura, con soppressione della nota che limitava l’ingresso ai soli pesci;
  • Thailandia: approvazione del piano di controllo per le uova, con sostituzione del simbolo «Δ» con «X».

Soppressioni e riduzioni delle autorizzazioni

Numerose voci vengono invece depurate da indicazioni non più giustificate, per mancanza di interesse all’esportazione o per assenza di prove e garanzie sufficienti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/2292. In particolare:

  • Belize, Cuba, Honduras, Nigeria e Tunisia perdono l’indicazione «O» per latte e uova;
  • Brunei e Costa Rica perdono l’indicazione «O» per latte e uova;
  • le Isole Falkland perdono l’indicazione «X» per l’acquacoltura;
  • la Tanzania perde le indicazioni «X» e «P» per «Acquacoltura: solo crostacei» e, per effetto dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento 2021/405, perde anche le indicazioni «O» per latte e uova;
  • la Nuova Zelanda perde l’indicazione «X» per equini;
  • Singapore perde l’indicazione «X10» per equini, poiché la Nuova Zelanda è stata rimossa dall’elenco pertinente;
  • Emirati arabi uniti e Isole Pitcairn perdono l’indicazione «X» per miele.

Il regolamento evidenzia che, per diversi casi, la soppressione discende dalla comunicazione dei paesi terzi di non essere più interessati a esportare le rispettive merci nell’Unione o dalla mancata presentazione di prove e garanzie sulla conformità alle condizioni richieste.

Modifica specifica della voce Armenia nell’allegato IX

L’allegato II modifica la voce relativa all’Armenia nell’allegato IX del regolamento 2021/405. La precedente limitazione ai soli gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico viene ampliata includendo anche l’acquacoltura per pesci e prodotti ottenuti da pesci, compresi uova e caviale. La Commissione prende atto che il piano di controllo armeno copre tali categorie e che sono state fornite prove e garanzie adeguate, anche sotto il profilo igienico.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato -I del regolamento 2021/405

L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce integralmente l’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con il nuovo testo contenuto nell’allegato I del regolamento. Ne consegue l’aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinate categorie di animali e merci destinate al consumo umano.

Aggiornamento dell’allegato IX del regolamento 2021/405

L’articolo 1, paragrafo 2, modifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 secondo quanto previsto nell’allegato II del regolamento. La voce relativa all’Armenia viene estesa oltre i soli gamberi vivi, trattati termicamente e congelati da catture allo stato selvatico, includendo anche l’acquacoltura per pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale).

Paesi inseriti o confermati con piani di controllo approvati

Tra le principali modifiche sostanziali, il Brasile ottiene l’approvazione del piano di controllo per le uova; il Kazakhstan ottiene l’approvazione del piano di controllo per il miele; Singapore ottiene l’approvazione del piano di controllo anche per i crostacei in acquacoltura; la Thailandia ottiene l’approvazione del piano di controllo per le uova. Per l’Armenia, oltre alla modifica dell’allegato IX, il regolamento rileva la disponibilità di prove e garanzie relative a pesci e prodotti ottenuti da pesci.

Soppressione di indicazioni non più giustificate

Sono soppresse varie indicazioni dagli elenchi dell’allegato -I: il simbolo «O» per Belize, Cuba, Honduras, Nigeria e Tunisia; il simbolo «O» per Brunei e Costa Rica; il simbolo «X» per l’acquacoltura alle Isole Falkland; i simboli «X» e «P» per «Acquacoltura: solo crostacei» per la Tanzania, con conseguente soppressione anche delle indicazioni «O» per latte e uova nella voce Tanzania; il simbolo «X» per equini per la Nuova Zelanda; il simbolo «X10» per equini per Singapore; il simbolo «X» per miele per Emirati arabi uniti e Isole Pitcairn; l’indicazione «X» per equini per Singapore a seguito della soppressione della Nuova Zelanda dall’elenco pertinente.

Presupposti giuridici e criteri per l’aggiornamento degli elenchi

Il regolamento si fonda sull’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e richiama il quadro del regolamento delegato (UE) 2022/2292, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, che subordinano l’ingresso di alcune partite alla presenza di piani di controllo approvati o, in deroga, a prove e garanzie sulla tracciabilità e sull’origine. Le modifiche degli elenchi riflettono le informazioni fornite dai paesi terzi alla Commissione e la valutazione delle garanzie offerte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni di prodotti di origine animaleprodotti della pescacommercio alimentare

Testo integrale

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