Regolamento (UE) 2025/354
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/354 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con piani di controllo approvati e gli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di autorizzazione all’ingresso di determinati animali e merci di origine animale provenienti da paesi terzi, modificando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Le modifiche riguardano soprattutto l’aggiornamento degli elenchi dei paesi con piani di controllo approvati, la soppressione di varie indicazioni ormai non più attuali e l’estensione della voce Armenia ai pesci e ai prodotti ottenuti da pesci. L’atto si innesta sul quadro del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2022/2292. È direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 relativi ai paesi terzi con piani di controllo approvati e ai paesi terzi autorizzati all’ingresso di determinati prodotti della pesca e altri prodotti di origine animale nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi terzi e, ove pertinente, alle loro regioni che esportano nell’Unione determinati animali destinati alla produzione di alimenti e alcune merci destinate al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale e prodotti della pesca disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’intervento riguarda gli elenchi di cui all’allegato -I (paesi terzi con piani di controllo approvati) e all’allegato IX (voce Armenia) del regolamento 2021/405. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna le condizioni di accesso per specifici paesi e specifiche categorie merceologiche; si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Modifica degli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti di origine animale e prodotti della pesca
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/354 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che costituisce gli elenchi dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L’atto si colloca nel sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 e nel quadro più specifico del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che richiede, per talune categorie di prodotti, l’esistenza di piani di controllo approvati o di garanzie equivalenti.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama anzitutto l’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 come base giuridica. Ricorda inoltre che l’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento consente di subordinare l’ingresso nell’Unione di determinate partite alla provenienza da paesi terzi o regioni inclusi in un elenco della Commissione. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 integra tale disciplina stabilendo requisiti specifici per animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, con particolare riguardo ai piani di controllo sulle sostanze farmacologicamente attive, sugli antiparassitari e sui contaminanti.
Modifiche all’allegato -I: paesi con piani di controllo approvati
La modifica più rilevante consiste nella sostituzione integrale dell’allegato -I del regolamento 2021/405. Tale allegato elenca i paesi terzi o le regioni con piani di controllo approvati per specifiche categorie di animali e merci. Il nuovo testo recepisce l’evoluzione delle valutazioni della Commissione sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dai paesi interessati.
Tra gli aggiornamenti positivi figurano:
- Brasile: approvazione del piano di controllo per le uova, con passaggio dall’indicazione «O» alla «X»;
- Kazakhstan: approvazione del piano di controllo per il miele, con inserimento della «X» per «Miele»;
- Singapore: approvazione del piano di controllo anche per i crostacei in acquacoltura, con soppressione della nota che limitava l’ingresso ai soli pesci;
- Thailandia: approvazione del piano di controllo per le uova, con sostituzione del simbolo «Δ» con «X».
Soppressioni e riduzioni delle autorizzazioni
Numerose voci vengono invece depurate da indicazioni non più giustificate, per mancanza di interesse all’esportazione o per assenza di prove e garanzie sufficienti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/2292. In particolare:
- Belize, Cuba, Honduras, Nigeria e Tunisia perdono l’indicazione «O» per latte e uova;
- Brunei e Costa Rica perdono l’indicazione «O» per latte e uova;
- le Isole Falkland perdono l’indicazione «X» per l’acquacoltura;
- la Tanzania perde le indicazioni «X» e «P» per «Acquacoltura: solo crostacei» e, per effetto dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento 2021/405, perde anche le indicazioni «O» per latte e uova;
- la Nuova Zelanda perde l’indicazione «X» per equini;
- Singapore perde l’indicazione «X10» per equini, poiché la Nuova Zelanda è stata rimossa dall’elenco pertinente;
- Emirati arabi uniti e Isole Pitcairn perdono l’indicazione «X» per miele.
Il regolamento evidenzia che, per diversi casi, la soppressione discende dalla comunicazione dei paesi terzi di non essere più interessati a esportare le rispettive merci nell’Unione o dalla mancata presentazione di prove e garanzie sulla conformità alle condizioni richieste.
Modifica specifica della voce Armenia nell’allegato IX
L’allegato II modifica la voce relativa all’Armenia nell’allegato IX del regolamento 2021/405. La precedente limitazione ai soli gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico viene ampliata includendo anche l’acquacoltura per pesci e prodotti ottenuti da pesci, compresi uova e caviale. La Commissione prende atto che il piano di controllo armeno copre tali categorie e che sono state fornite prove e garanzie adeguate, anche sotto il profilo igienico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato -I del regolamento 2021/405
L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce integralmente l’allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con il nuovo testo contenuto nell’allegato I del regolamento. Ne consegue l’aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinate categorie di animali e merci destinate al consumo umano.
Aggiornamento dell’allegato IX del regolamento 2021/405
L’articolo 1, paragrafo 2, modifica l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 secondo quanto previsto nell’allegato II del regolamento. La voce relativa all’Armenia viene estesa oltre i soli gamberi vivi, trattati termicamente e congelati da catture allo stato selvatico, includendo anche l’acquacoltura per pesci e prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale).
Paesi inseriti o confermati con piani di controllo approvati
Tra le principali modifiche sostanziali, il Brasile ottiene l’approvazione del piano di controllo per le uova; il Kazakhstan ottiene l’approvazione del piano di controllo per il miele; Singapore ottiene l’approvazione del piano di controllo anche per i crostacei in acquacoltura; la Thailandia ottiene l’approvazione del piano di controllo per le uova. Per l’Armenia, oltre alla modifica dell’allegato IX, il regolamento rileva la disponibilità di prove e garanzie relative a pesci e prodotti ottenuti da pesci.
Soppressione di indicazioni non più giustificate
Sono soppresse varie indicazioni dagli elenchi dell’allegato -I: il simbolo «O» per Belize, Cuba, Honduras, Nigeria e Tunisia; il simbolo «O» per Brunei e Costa Rica; il simbolo «X» per l’acquacoltura alle Isole Falkland; i simboli «X» e «P» per «Acquacoltura: solo crostacei» per la Tanzania, con conseguente soppressione anche delle indicazioni «O» per latte e uova nella voce Tanzania; il simbolo «X» per equini per la Nuova Zelanda; il simbolo «X10» per equini per Singapore; il simbolo «X» per miele per Emirati arabi uniti e Isole Pitcairn; l’indicazione «X» per equini per Singapore a seguito della soppressione della Nuova Zelanda dall’elenco pertinente.
Presupposti giuridici e criteri per l’aggiornamento degli elenchi
Il regolamento si fonda sull’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e richiama il quadro del regolamento delegato (UE) 2022/2292, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, che subordinano l’ingresso di alcune partite alla presenza di piani di controllo approvati o, in deroga, a prove e garanzie sulla tracciabilità e sull’origine. Le modifiche degli elenchi riflettono le informazioni fornite dai paesi terzi alla Commissione e la valutazione delle garanzie offerte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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