Cassazione Penale, Sentenza n. 36568/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza dell'11/01/2022 del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva rigettato la sua istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.; deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione del tribunale
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione nel corso del giudizio. Per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. richiamata nella motivazione, con riferimento alla giurisprudenza di Sez. 5 n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01)
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Norma che disciplina il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità; qui è la norma sostanziale cui si riferiva l'istanza del detenuto ma non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia
art. 591 cod. proc. pen.
Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione nella misura indicata (e richiama giurisprudenza che non distingue le cause di inammissibilità ai fini della sanzione)
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione durante il processo determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La disciplina del rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità (art. 147 c.p.) può non essere esaminata se l'impugnazione viene abbandonata; dunque è importante valutare la prosecuzione del ricorso prima di rinunciare.
- La valutazione di illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito resta rilevante solo se il ricorso viene effettivamente mantenuto; la rinuncia rende tali censure prive di effetti processuali.
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