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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14342/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di fallimento proposta da un creditore nei confronti di una società in liquidazione. Il tribunale aveva inizialmente rigettato l'istanza per difetto di prova del credito e quindi della legittimazione attiva del creditore ex art. 6 l.fall.; il creditore aveva però proposto reclamo ex art. 22 l.fall., accolto dalla corte d'appello, che aveva rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento. In seguito il tribunale aveva dichiarato il fallimento e la società debitrice aveva reclamato ex art. 18 l.fall., ma la corte d'appello aveva rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità del procedimento e violazione del contraddittorio per mancata nuova convocazione dopo la rimessione degli atti al tribunale, sostenendo che la semplice comunicazione del decreto ex art. 22, comma 3, l.fall. non sostituirebbe la convocazione e le avrebbe impedito di rappresentare fatti sopravvenuti (in particolare il bilancio definitivo 31.12.2020); 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla legittimazione attiva del creditore istante, poiché la corte territoriale avrebbe omesso di accertare l'effettiva esistenza del credito; 3) violazione degli artt. 18 e 22 l.fall. e dell'art. 111 Cost. per avere la corte ritenuto inammissibile la contestazione dello status di creditore in difetto di "ragione sopravvenuta", restringendo indebitamente l'effetto devolutivo del reclamo; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sullo stato di insolvenza, assumendo che il bilancio e la situazione patrimoniale al 30.6.2021 dimostrassero un attivo superiore al passivo; 5) violazione dell'art. 5 l.fall. per mancato accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi della fallibilità, per avere confuso perdite d'esercizio e insolvenza e per avere fondato la decisione su un debito contestato anziché sulla reale incapienza patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 22 l.fall., la nuova convocazione del debitore da parte del tribunale è necessaria solo se vengano segnalati fatti sopravvenuti idonei a incidere sui presupposti della dichiarazione di fallimento; la comunicazione del decreto ex art. 22, comma 3, è sufficiente a consentire tale segnalazione, mentre in assenza di fatti nuovi l'ulteriore audizione è superflua, essendo il debitore già stato posto in grado di difendersi nel reclamo e nell'istruttoria prefallimentare. Quanto alla legittimazione attiva del creditore, la Corte ha escluso la motivazione apparente e ha osservato che le contestazioni della società si risolvevano in una critica inammissibile alla valutazione di merito già compiuta sul credito, fondato su titolo esecutivo e su elementi processuali ritenuti significativi. In punto di insolvenza, la Corte ha ribadito che per la società in liquidazione l'accertamento va compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa, verificando se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori; la valutazione del giudice di merito, sorretta da motivazione giuridicamente corretta e non inficiata da omesso esame di fatti decisivi, non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l.fall.

    la comunicazione del decreto di rimessione degli atti è funzionale a consentire alle parti di segnalare fatti sopravvenuti; la nuova convocazione del debitore nel giudizio davanti al tribunale è necessaria solo se tali fatti sopravvenuti vengano dedotti e possano incidere sui presupposti del fallimento

  • art. 18 l.fall.

    il reclamo ha effetto devolutivo pieno, ma ciò non impedisce che la legittimazione del creditore e i presupposti del fallimento siano già stati valutati in base agli atti e alle difese svolte

  • art. 6 l.fall.

    il creditore istante deve essere titolare di un credito idoneo a legittimare la domanda di fallimento; la contestazione in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito

  • art. 5 l.fall.

    per la società in liquidazione lo stato di insolvenza va accertato in chiave patrimoniale, con riferimento alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori alla data della sentenza dichiarativa

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente; è sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile che renda comprensibile il percorso logico-giuridico

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e al contraddittorio nel procedimento camerale

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sul diritto di difesa e sul contraddittorio

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per sostenere la dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 15 l.fall.

    richiamato come schema procedimentale da seguire se, dopo la rimessione degli atti, emergano e vengano segnalati fatti sopravvenuti

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento a seguito di reclamo del creditore accolto ex art. 22 l.fall., la comunicazione del decreto di rimessione degli atti serve a consentire alle parti di rappresentare eventuali fatti sopravvenuti; solo in presenza di tali fatti, e della loro tempestiva segnalazione, il tribunale deve procedere a una nuova audizione del debitore secondo lo schema dell'art. 15 l.fall.
  • Se il debitore è già stato posto in condizione di difendersi nel procedimento prefallimentare e nel reclamo, la mancata ulteriore convocazione davanti al tribunale non integra di per sé violazione del contraddittorio.
  • La motivazione è apparente solo quando sia priva di effettiva intellegibilità; una motivazione sintetica è sufficiente se rende riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.
  • La verifica della legittimazione attiva del creditore istante non può essere riaperta in cassazione come nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia già accertato l'esistenza di un credito idoneo a sorreggere l'istanza di fallimento.
  • Per la società in liquidazione, lo stato di insolvenza va accertato in termini patrimoniali, verificando se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori alla data della sentenza dichiarativa; tale apprezzamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione corretta e senza omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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