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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IRPEF - Somme derivanti da liquidazione di società - Socio fallito - Attrazione delle somme al fallimento - Reddito - Non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa. Pur non perdendo il fallito, durante la procedura, la propria soggettività passiva d'imposta, le somme destinate alla procedura fallimentare e mai pervenute nella disponibilità giuridica del socio non possono essere considerate reddito imponibile personale dello stesso. L'attrazione delle somme al fallimento impedisce quindi di imputarle fiscalmente al socio come reddito effettivamente conseguito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF delle somme derivanti dalla liquidazione delle quote di una S.r.l., spettanti al socio accomandatario della S.a.s. fallita. L'Amministrazione finanziaria aveva considerato tali somme come reddito imponibile del socio, nonostante il relativo corrispettivo fosse stato attratto alla procedura fallimentare e non fosse mai entrato nella sua disponibilità giuridica personale.

Norme richiamate

  • Norme in materia di IRPEF e determinazione del reddito imponibile

    Un importo può essere qualificato come reddito imponibile del contribuente solo quando sia entrato nella sua disponibilità giuridica personale, salvo specifiche regole di imputazione previste dalla legge.

  • Norme sulla procedura fallimentare e sugli effetti del fallimento

    Il fallimento non elimina la soggettività passiva d'imposta del fallito, ma comporta l'attrazione alla procedura dei beni e delle somme spettanti al medesimo, sottraendoli alla sua disponibilità personale.

Massime di principio

  • La mera titolarità formale di una somma non è sufficiente a generare reddito imponibile personale se, per effetto di una procedura concorsuale, la somma è acquisita dalla procedura e non è giuridicamente disponibile per il contribuente.
  • Il fallimento non cancella gli obblighi fiscali del soggetto fallito, ma occorre distinguere tra redditi effettivamente conseguiti e somme destinate direttamente alla massa fallimentare.
  • Quando un importo viene incassato o amministrato dal curatore nell'interesse dei creditori, senza disponibilità personale del fallito, la sua imputazione fiscale al fallito deve essere valutata con particolare cautela e non può fondarsi sulla sola spettanza originaria del credito.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare chi abbia avuto la disponibilità giuridica ed economica della somma, se essa sia stata acquisita alla procedura concorsuale e quale sia il momento effettivo di conseguimento del reddito.

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