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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04402/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura della detenzione domiciliare applicata al condannato. La revoca era motivata sul rilievo che un soggetto che intendeva accedere all'abitazione era in possesso di droga e che il condannato lo aveva immediatamente avvisato della presenza degli operanti, che egli monitorava con telecamere, circostanze considerate sintomatiche dell'inadeguatezza della misura. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma senza sviluppare censure specifiche contro il ragionamento del giudice di sorveglianza e senza indicare gli elementi posti a fondamento delle doglianze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo del requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In presenza di una motivazione ampia e logicamente corretta dell'ordinanza impugnata, il ricorso non indicava i punti determinati della decisione censurati né gli elementi di fatto o di diritto a sostegno delle censure, impedendo così il controllo di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche riferite a punti determinati della decisione impugnata e gli elementi posti a base delle doglianze; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche o apodittiche e non individua specificamente i punti della decisione contestati.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente non solo di formulare la censura, ma anche di indicare gli elementi fattuali e giuridici che la sorreggono, così da consentire il controllo del giudice di legittimità.
  • Quando l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione ampia e logicamente coerente, il ricorso che non si confronti puntualmente con essa non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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