Cassazione Penale, Ordinanza n. 31031/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle doglianze sul merito, l'inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e la preclusione processuale del motivo relativo alla recidiva, non introdotto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando tre motivi: con il primo ha censurato l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione contestato al capo B; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; con il terzo ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate in appello, senza specifica critica alle ragioni della decisione di merito, e comunque diretti a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché non risulta previamente dedotto in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e il ricorrente non ha specificamente contestato nel ricorso l'eventuale incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta generica e non specificamente critica rispetto alla motivazione di appello.
art. 606 comma 3 c.p.p.
La deduzione in cassazione di una censura è preclusa quando il motivo non sia stato previamente devoluto in appello; il ricorso deve specificamente confrontarsi con il contenuto dei motivi di gravame riportati dalla sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Richiamata per ribadire che è estraneo ai poteri della Corte di cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, attività riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove sotto il profilo del merito, poiché la ricostruzione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito salvo vizi logici o giuridici specificamente dedotti.
- Una censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se non è stata previamente dedotta in appello, salvo che il ricorrente indichi specificamente l'inesattezza o l'incompletezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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