Cassazione Penale, Sentenza n. 33663/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo di modificare il provvedimento di cumulo delle pene, sostenendo che non fosse stata considerata una sentenza irrevocabile che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, riferite rispettivamente a fatti commessi nel 2005 e fino al 2006. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo corretta la formazione di due cumuli parziali, individuando nel 31 gennaio 2006, data di inizio della detenzione, il discrimine temporale e considerando separatamente i reati commessi prima e dopo tale data. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi. Con il primo motivo si denunciavano violazione del ne bis in idem, del favor rei, della funzione rieducativa e del principio di legalità della pena, nonché motivazione apparente, sostenendo che le due imputazioni associative avrebbero dovuto essere ricondotte a un unico vincolo. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale in materia di determinazione della pena e di conservazione dei benefici derivanti dal giudicato e dal rito abbreviato. Con il terzo motivo si lamentavano la violazione degli artt. 27, comma 3, Cost., 133 e 671 cod. proc. pen. e il mancato esame del percorso rieducativo e di reinserimento sociale. Con il quarto motivo si deducevano nullità, violazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa per la mancata disponibilità di una sentenza, l'incertezza sul deposito del calcolo del cumulo e la mancata comunicazione del parere negativo della Procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione dell'ordinanza, che aveva spiegato la formazione di due cumuli distinti sulla base della data di commissione dei reati e dell'inizio della detenzione. La censura relativa all'asserita erroneità del riconoscimento della continuazione avrebbe dovuto essere proposta contro la sentenza di cognizione divenuta irrevocabile, non mediante incidente di esecuzione. È stato ritenuto corretto il recepimento, nel provvedimento di cumulo, delle pene stabilite per i reati-satellite, secondo l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e il principio di unitarietà dell'esecuzione, il quale opera per i reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di una delle pene; per i reati commessi durante l'espiazione occorre procedere a un ulteriore cumulo. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati per genericità e per l'assenza di elementi riferiti alla situazione concreta del ricorrente; inoltre, la valutazione del percorso rieducativo spettava al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dal verbale di udienza risultava la rituale partecipazione del difensore, che non aveva sollevato eccezioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma incriminatrice relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso, richiamata con riferimento alle condanne oggetto del cumulo.
art. 81 c.p.
Norma sul reato continuato, richiamata con riferimento al riconoscimento della continuazione nella sentenza irrevocabile di cognizione.
art. 657, comma 4, c.p.p.
Richiamato quale criterio per il computo della pena da espiare e per il recepimento delle frazioni di pena applicate ai reati-satellite nel provvedimento di cumulo.
art. 663 c.p.p.
Riferimento normativo al principio di unitarietà dell'esecuzione, il cui ambito applicativo è delimitato dal dato cronologico della commissione dei reati rispetto all'inizio dell'esecuzione.
art. 78 c.p.
Richiamato per precisare che l'ulteriore cumulo relativo a reati commessi durante l'espiazione non è sottoposto alle limitazioni previste per il cumulo ordinario.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena; la Corte ha escluso che il giudice dell'esecuzione dovesse svolgere la valutazione del percorso rieducativo prospettata dalla difesa.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente in materia di criteri di commisurazione della pena, senza che fossero indicati elementi concreti riferibili alla sua posizione.
art. 671 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla continuazione in sede esecutiva; la Corte ha escluso che l'incidente di esecuzione potesse essere utilizzato per contestare l'asserita erroneità della decisione irrevocabile di cognizione.
art. 125 c.p.p.
Non richiamato espressamente nel dispositivo motivazionale; nessuna specifica interpretazione autonoma emerge dal testo.
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione non è il rimedio idoneo per contestare l'asserita erroneità del riconoscimento o del mancato riconoscimento della continuazione contenuto in una sentenza di cognizione divenuta irrevocabile; tale censura deve essere proposta mediante impugnazione della sentenza di cognizione nei termini previsti.
- Nel cumulo delle pene concorrenti, il principio di unitarietà dell'esecuzione opera per le pene relative a reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione di una di esse. Se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una pena, deve essere formato un ulteriore cumulo comprendente la pena per il nuovo reato e la parte non ancora espiata del cumulo precedente.
- Le doglianze relative a ne bis in idem, favor rei, trattamento sanzionatorio e funzione rieducativa della pena sono inammissibili o manifestamente infondate quando siano formulate in termini generici e non si confrontino con la motivazione del provvedimento impugnato né indichino elementi concreti riferibili alla posizione del ricorrente.
- La valutazione del percorso rieducativo e del reinserimento sociale del condannato appartiene, nei termini prospettati nella decisione, al Tribunale di sorveglianza e non può essere genericamente imputata al giudice dell'esecuzione in sede di incidente sul cumulo delle pene.
- La partecipazione rituale del difensore all'udienza, senza eccezioni sul contraddittorio o sulle modalità di acquisizione degli atti, esclude che possano essere successivamente dedotte in cassazione, in termini generici, violazioni del diritto di difesa non risultanti dal verbale.
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