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Parere

Parere n. 487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ricorso per revocazione del parere n. 756/2024 emesso sull'affare 674/2023 avv. procedimento e risarcimento per occupazione aree relative al fondo dell' unita' immobiliare di proprietà del ricorrente su cui era stata realizzata una strada proposto da Marco Diprima, ;

Giustizia amministrativa202401306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di revocazione, poiché ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia depositata dal ricorrente. Ha pertanto espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione del parere n. 756/2024, relativo a una controversia sull'occupazione di aree private per la realizzazione di una strada

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del parere n. 756/2024, con il quale la Sezione I aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso straordinario, proposto contro il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico concernente l'occupazione di suolo privato da parte del Comune di Aidone. Il precedente parere aveva ritenuto applicabile l'art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione siciliana, secondo cui gli atti amministrativi regionali, inclusi quelli degli enti locali, sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana e non al Presidente della Repubblica. Il ricorrente sosteneva che tale regola non potesse operare in presenza di una dedotta violazione di diritti umani, materia che, a suo avviso, non rientrerebbe nella vigilanza e nel controllo regionale sugli enti locali. Nel corso del procedimento di revocazione il ricorrente ha successivamente depositato una rinuncia al ricorso.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conduce all'improcedibilità del ricorso per revocazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del precedente ricorso straordinario proposto direttamente al Presidente della Repubblica.

  • art. 23, comma 4, Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla l. costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

    gli atti amministrativi regionali, cioè quelli emanati dagli organi regionali o da organi dipendenti controllati o vigilati dalla Regione, ivi compresi quelli degli enti locali, possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana che li decide, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, e non possono formare oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato

    Nel precedente parere la disposizione è stata interpretata nel senso che gli atti degli enti locali siciliani non possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario per revocazione.
  • Ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione siciliana, gli atti amministrativi degli enti locali siciliani rientrano nel regime degli atti impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana e non con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo quanto affermato nel precedente parere richiamato.

Revocazione del parere sul ricorso straordinario relativo all'occupazione di aree private

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione del precedente parere n. 756/2024, concernente l'occupazione di aree private su cui era stata realizzata una strada. Il procedimento è stato esaminato dalla Sezione I del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell'interno.

Premesse della controversia

Il precedente ricorso straordinario era stato proposto direttamente ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 contro il Comune di Aidone, avverso il silenzio-rigetto formatosi su un ricorso gerarchico in materia di occupazione di suolo privato. Il ricorrente aveva inoltre formulato un'istanza cautelare.

Con il parere n. 756/2024 la Sezione aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'atto impugnato, provenendo da un ente locale siciliano, fosse soggetto al regime previsto dall'art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione siciliana. Tale disposizione attribuisce al Presidente della Regione siciliana la decisione sui ricorsi straordinari relativi agli atti amministrativi regionali, inclusi quelli degli enti locali, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, escludendo la proponibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è stato adottato l'11 luglio 2024.

Motivo della revocazione

Il ricorrente ha sostenuto che il Collegio non avrebbe considerato la dedotta violazione di diritti umani. Secondo la prospettazione del ricorrente, gli atti degli enti locali non sarebbero sottoposti alla vigilanza e al controllo del Presidente della Regione siciliana quando la controversia riguardi tale materia, non prevista dallo Statuto siciliano.

Il Ministero dell'interno, nella relazione istruttoria del 2 ottobre 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che ha depositato controdeduzioni.

Sopravvenuta rinuncia

Successivamente il ricorrente ha depositato una comunicazione di rinuncia al ricorso. La Sezione ha ritenuto che tale rinuncia determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Conclusioni

Senza esaminare nel merito la censura relativa all'ambito di applicazione dello Statuto della Regione siciliana né la questione dell'asserita violazione dei diritti umani, la Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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