Cassazione Penale, Sentenza n. 35844/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del GIP di Udine che convalidava il D.A.Spo. n. 976/2025 notificato il 6/2/2025 a Peressini. Due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata indicazione delle ragioni di necessità e urgenza a fondamento della misura (contestazione rafforzata dal fatto che il ricorrente si sarebbe presentato all'obbligo di firma il 9/2/2025, cioè tra notifica e convalida); (2) violazione di legge per presunta inosservanza del termine di 48 ore previsto dall'art. 6, comma 3, L. 401/89, ossia il P.M. avrebbe richiesto la convalida oltre le 48 ore dalla notifica (richiesta effettuata il 8/2/2025 ore 12:30, a fronte di notifica il 6/2/2025 ore 11:40). La difesa chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto e dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il superamento del termine di 48 ore da parte del P.M. non comporti di per sé inefficacia della misura, purché la convalida del GIP intervenga entro 96 ore dalla notifica: nel caso di specie la convalida è avvenuta entro 96 ore (10/2/2025 ore 11:40) quindi il vizio denunciato non invalida il provvedimento. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Questore, richiamata dalla decisione del GIP: ricostruzione degli scontri in Udinese-Venezia del 1/2/2025, riconoscimento del Peressini tra i facinorosi, possesso di strumenti atti ad offendere (cintura), denunce e precedenti amministrativi e penali che giustificano la pericolosità e la necessità/urgenza della misura. Pertanto sono state confermate le prescrizioni del D.A.Spo. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive specificate per cinque anni e obbligo di presentazione in occasione degli incontri), nella durata massima prevista dalla norma.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
Richiamato il principio che le misure limitative della libertà personale adottate dall'autorità di polizia devono essere sorvegliate dal giudice e giustificate per necessità e urgenza
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (comma 1, comma 2, comma 3, comma 5) e art. 6-ter
"le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'inefficacia del provvedimento amministrativo si verifica solo se congiuntamente il P.M. non richiede la convalida entro 48 ore e il GIP non convalida nelle 48 ore successive; pertanto la sanzione prevista riguarda il mancato rispetto del termine complessivo di 96 ore dalla notifica per la convalida giudiziale, non il solo rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M.
Codice penale, art. 588, comma 2, lett. c)
Contestata denuncia per lesioni aggravate con riferimento alla condotta violenta in occasione delle manifestazioni sportive, elemento rilevante ai fini della valutazione della pericolosità ai sensi della L. 401/89
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8
Le garanzie difensive (motivazione e comunicazione) sono state ritenute compatibili con l'urgenza; il Questore ha motivato e il GIP ha esercitato controllo di legalità, in tal modo rispettando le tutele previste
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del pubblico ministero per richiedere la convalida non determina automaticamente l'inefficacia del D.A.Spo.: l'efficacia cessa solo se la convalida giudiziale non interviene entro 96 ore dalla notifica.
- Per contestare la motivazione sulla "urgenza" della misura l'interessato deve dimostrare che la misura è stata eseguita prima dell'intervento del magistrato (cioè in concreto ha subito una limitazione "prima" della convalida); in mancanza di tale prova il rilievo è meno incisivo.
- Il GIP esercita un controllo pieno di legalità sulla misura imposta dal Questore e può richiamare e integrare la motivazione dell'autorità di polizia; l'ordinanza di convalida deve comunque documentare adeguatamente la pericolosità e la necessità/tipologia della misura.
- Presupposti per il D.A.Spo.: denunce per partecipazione attiva a episodi di violenza, possesso di strumenti atti ad offendere, precedenti e comportamenti che indicano pericolosità specifica in ambito sportivo sono elementi idonei a giustificare divieti e obblighi (compresa la durata fino al massimo di cinque anni).
- La misura amministrativa della Questura è di natura "servente" rispetto al controllo giudiziario: ha effetti anticipatori/preparatori, mentre la convalida giudiziale è quella che può incidere definitivamente sulla posizione del destinatario.
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